Il presente contributo fa seguito ai post precedenti in cui vi illustravo le modalità per incassare i compensi per i diritti d’autore o per le prestazioni occasionali.
In particolare, parliamo del nuovo regime a forfait. Esso rappresenta la modalità più semplice per operare e anche per risparmiare un po’ di imposte, che non fa mai male.
Il regime a forfait viene regolamentato dalla Legge 194/2014, all’art. 1, commi dal 54 all’89 e nell’articolo di oggi verifichiamo quali sono i requisiti per poter accedere.
I requisiti sono tre e in particolare possono accedere al nuovo regime le persone fisiche che nell’anno precedente:
In caso di esercizio contemporaneo di più attività va considerato il limite più alto.
In caso di inizio dell’attività durante l’anno il limite va ragguagliato ad anno.
Di seguito la tabella con i limiti.
Trattasi di lavoro accessorio, dipendente, borse di studio, collaboratori…
Non si considerano gli immobili (sia quelli di proprietà sia i canoni di locazione) e i beni il cui valore è inferiore a 516,46€; bisogna calcolare i beni a uso promiscuo al 50%.
Per quanto riguarda i beni immateriali, quelli che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo non sono rilevanti, mentre ad esempio brevetti, marchi e software sono rilevanti e vanno conteggiati.
Accanto a questi requisiti ce ne sono altri che possiamo qualificare come “negativi”, ovvero non possono accedere al regime le persone fisiche che:
Ad esempio attività agricole, agenzie di viaggio, editoria, vendita di tabacchi, agenzia di vendite all’asta d’oggetti d’arte, antiquariato o collezione, agriturismo…
Se il rapporto di lavoro è cessato e non se ne intraprende uno nuovo, questo requisito diventa irrilevante.
Per oggi è tutto. Nelle prossime settimane parleremo dei vantaggi del regime a forfait e delle modalità operative, ma se avete dubbi o questioni urgenti e non potete aspettare i prossimi articoli non esitate a contattarmi.