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Il potere di controllo sui lavoratori in smart working

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Lo smart working è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli di tempo e di luogo. Dopo aver attivato lo smart working per evitare il rischio di contagio, molte aziende si stanno chiedendo se sia possibile controllare i lavoratori e come farlo. 

Per una consulenza individuale vi ricordiamo che l’analisi legale del contratto di lavoro è uno dei nostri servizi dedicati nell’area diritto del lavoro.

Il potere di controllo del datore di lavoro

Lo smart working ha subito lievi modifiche a causa dell’emergenza epidemiologica (ci siamo già occupati di questo argomento in generale in un precedente articolo). Infatti, ora come ora lo smart working può essere attivato anche senza un accordo scritto ricorrendo ad una procedura semplificata (“Smart Working: le nuove modalità di comunicazione obbligatoria“).

L’art. 21 della legge stabilisce che l’accordo sullo smart working possa disciplinare anche il potere di controllo del datore nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il controllo a distanza, infatti, sarebbe consentito solo per giustificati motivi.

Oltretutto, oggi, lo smart working è stato attivato nella maggior parte dei casi senza un accordo scritto che disciplini specificamente il potere di controllo. Il che crea qualche problema in più.

Cosa può controllare il datore di lavoro quando il lavoratore è in smart working?

Sul datore di lavoro incombe l’obbligo di rispetto dell’art. 4 Stat. Lav. che impone il divieto di mero controllo a distanza del lavoratore a meno che vi sia uno dei seguenti giustificati motivi:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Solo in presenza di queste esigenze aziendali, il datore di lavoro, potrebbe controllare l’attività lavorativa del lavoratore. Lo stesso vale sull’utilizzo delle informazioni lecitamente raccolte per sanzionare il lavoratore.

Perché ciò sia possibile è necessario che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Privacy.

Per il datore di lavoro è necessario pertanto disciplinare nell’accordo di lavoro agile l’esercizio del potere di controllo sull’attività del lavoratore, e lo stesso vale anche nel caso di attivazione dello smart working in modalità semplificata, con invito a provvedere nel caso in cui non sia provveduto a stipulare un accordo.

Cosa deve contenere l’accordo per lo smart working

L’accordo anche se ora non più obbligatorio, ma sicuramente consigliato, prevede le condizioni con cui le parti disciplinano le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

In particolare:

  • le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo sull’attività lavorativa da parte del datore di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore;
  • gli strumenti utilizzati e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • la previsione delle condotte disciplinarmente sanzionabili;

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci oppure a visitare la pagina del nostro sito dedicata al diritto del lavoro.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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