Lo smart working è una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli di tempo e di luogo. Dopo aver attivato lo smart working per evitare il rischio di contagio, molte aziende si stanno chiedendo se sia possibile controllare i lavoratori e come farlo.
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Lo smart working ha subito lievi modifiche a causa dell’emergenza epidemiologica (ci siamo già occupati di questo argomento in generale in un precedente articolo). Infatti, ora come ora lo smart working può essere attivato anche senza un accordo scritto ricorrendo ad una procedura semplificata (“Smart Working: le nuove modalità di comunicazione obbligatoria“).
L’art. 21 della legge stabilisce che l’accordo sullo smart working possa disciplinare anche il potere di controllo del datore nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il controllo a distanza, infatti, sarebbe consentito solo per giustificati motivi.
Oltretutto, oggi, lo smart working è stato attivato nella maggior parte dei casi senza un accordo scritto che disciplini specificamente il potere di controllo. Il che crea qualche problema in più.
Sul datore di lavoro incombe l’obbligo di rispetto dell’art. 4 Stat. Lav. che impone il divieto di mero controllo a distanza del lavoratore a meno che vi sia uno dei seguenti giustificati motivi:
Solo in presenza di queste esigenze aziendali, il datore di lavoro, potrebbe controllare l’attività lavorativa del lavoratore. Lo stesso vale sull’utilizzo delle informazioni lecitamente raccolte per sanzionare il lavoratore.
Perché ciò sia possibile è necessario che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Privacy.
Per il datore di lavoro è necessario pertanto disciplinare nell’accordo di lavoro agile l’esercizio del potere di controllo sull’attività del lavoratore, e lo stesso vale anche nel caso di attivazione dello smart working in modalità semplificata, con invito a provvedere nel caso in cui non sia provveduto a stipulare un accordo.
L’accordo anche se ora non più obbligatorio, ma sicuramente consigliato, prevede le condizioni con cui le parti disciplinano le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
In particolare:
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Antonella Marmo