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In questa sentenza di notevole interesse, la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 131 del 18 gennaio 2023) ha escluso l’interferenza tra il marchio “Acetaia del Balsamico” e l’IGP “Aceto Balsamico di Modena” in quanto i termini “aceto” e “balsamico” sono comuni e generici, e non evocano l’IGP.
Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena intentava causa contro l’Acetaia del Balsamico Trentino lamentando la contraffazione del marchio IGP “Aceto Balsamico di Modena” – iscritto nelle denominazioni di origine protette e nelle indicazioni geografiche protette attraverso il Regolamento (CE) 583/2009 – nonché la commissione di atti di concorrenza sleale.
Il Tribunale di Milano, dopo aver sospeso il procedimento in attesa della decisione della Corte di Giustizia su una controversia simile tra il Consorzio stesso e una società tedesca, rigettava le domande attoree, sostenendo che il segno “Acetaia del Balsamico” non evocava il nome geografico del marchio IGP di titolarità del Consorzio.
Pertanto, il Consorzio decideva di proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
La disciplina dei marchi IGP (Indicazione Geografica Protetta) è regolata attraverso il Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012 che stabilisce, appunto, il quadro giuridico per questa tipologia di marchi.
Il regolamento di cui sopra definisce l’IGP come un marchio che protegge il nome di un prodotto che proviene da una specifica regione, area geografica o, in alcuni casi, da un paese specifico. Scopo primario dell’IGP è quello di proteggere e valorizzare prodotti tradizionali o caratteristici di una determinata zona geografica, garantendo al contempo ai consumatori l’autenticità e la qualità di tali prodotti.
Secondo il regolamento, per ottenere l’IGP, un prodotto deve essere strettamente associato a una specifica regione geografica e possedere una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia attribuibile a quella regione. Inoltre, la produzione, la trasformazione e/o l’elaborazione del prodotto devono avvenire nell’area geografica specificata.
Il processo di ottenimento del marchio IGP prevede che il produttore presenti una domanda alle autorità competenti dello Stato membro di cui è cittadino. La domanda deve fornire informazioni dettagliate sul prodotto, sulla sua origine geografica, sui metodi di produzione e sulle caratteristiche che lo rendono unico. Dopo un’approfondita valutazione, se il prodotto soddisfa i requisiti stabiliti, viene concesso il marchio IGP.
Sulla scia di quanto detto sopra, la denominazione “Aceto balsamico di Modena” è stata inserita nel registro delle IGP dal Regolamento CE 583/2009 che al suo interno prevede la seguente specificazione “I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario.”.
Pertanto, la tutela conferita all’IGP è limitata alla denominazione geografica. Infatti, l’art. 13, para. 2, co. 2, prevede che “Se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)”.
Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena presentava sette motivi di appello, sostenendo che era stato valutato erroneamente l’effetto complessivo sull’evocazione dell’uso dei vari elementi. Ad avviso dell’appellante, la recente giurisprudenza dell’Unione Europea stabilisce che l’evocazione non può essere limitata agli elementi protetti e che l’interpretazione deve basarsi sull’associazione mentale che il consumatore può fare con il prodotto tutelato, non necessariamente con la denominazione o il termine geografico.
Inoltre, l’appellante presentava i risultati di un sondaggio secondo cui la maggioranza dei partecipanti associava direttamente il prodotto contenente la parola “balsamico” all’Aceto Balsamico di Modena IGP o alle sue caratteristiche e al suo metodo di produzione.
L’appellata, Acetaia del Balsamico Trentino, invocava, invece, l’applicazione dell’art. 13, para. 1, co. 2 del Regolamento UE 1151/2012 sostenendo che il termine aceto fosse un termine comune e che il termine balsamico, in quanto non protetto, non fosse evocativo e non potesse nemmeno essere considerato un nome tradizionale non geografico, legato esclusivamente al prodotto tutelato e ai territori della IGP.
Inoltre, l’appellata evidenziava che sul prodotto viene fatto chiaro riferimento all’origine e alla provenienza (Trentino) del prodotto, circostanza che, di per sé, è in grado di evitare qualsiasi evocazione illecita del marchio IGP registrato.
Nella sua decisione, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale. In particolare, è stato fondamentale comprendere se i termini “aceto”, “balsamico” e “aceto balsamico” siano tali da richiamare direttamente alla mente del consumatore la regione geografica di Modena.
Prima di affrontare il quesito, la Corte di Appello ha ricordato che la giurisprudenza citata dalla appellante, in realtà, ha solo apparentemente ampliato l’oggetto dell’evocazione sino a estenderlo alla tutela di una sola parte dell’IGP non contenente alcun riferimento al luogo geografico o alla forma del prodotto. In verità, nelle decisioni richiamate dal Consorzio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha individuato la causa della condotta illecita nel fatto che quel particolare elemento contestato rimandava al territorio di origine della IGP.
Tornando, invece, alla risposta al quesito posto dalla Corte di Appello va rilevato che il termine “aceto” è un termine del tutto comune non individualizzante, così come il termine “balsamico” che, potendo essere accostato a prodotti di varia natura, risulta, anch’esso, un termine generico.
Se ne può quindi desumere che la denominazione utilizzata dall’Acetaia del Balsamico, contenente tra l’altro un esplicito riferimento al luogo di origine del prodotto (Trentino), non determina in capo al consumatore alcuna associazione mentale.
Allo stesso modo a nulla rileva il fatto che i prodotti siano simili, poiché il colore del prodotto è necessariamente scuro a causa della materia prima utilizzata e alle modalità di produzione, e la bottiglia di vetro utilizzata per la commercializzazione del prodotto stesso è una bottiglia molto comune per qualsiasi tipo di aceto.
Pertanto, la Corte di Appello ha statuito che i termini non geografici “aceto” e “balsamico” non beneficiano della stessa protezione conferita dal Regolamento UE 1151/2012 al marchio “Aceto Balsamico di Modena”. Tali termini, essendo comuni e generici, non evocano l’IGP e non sono soggetti alla tutela ad esso conferita.
Margherita Manca