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Il lavoro casalingo legittima la corresponsione dell’assegno divorzile

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10168/2023 è tornata a pronunciarsi sulle funzioni dell’assegno divorzile, stabilendo i casi in cui questo debba essere corrisposto. In questo articolo:

I fatti di causa

La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Rieti il 18/07/2000, aveva stabilito in favore della donna (B.B.) il diritto a vedersi corrispondere da parte dell’ex marito (A.A.) un assegno divorzile dell’ammontare di 200 euro mensili.

La Corte, infatti, aveva ritenuto che lo squilibrio economico tra i coniugi derivasse dal fatto che la moglie – a differenza del marito – aveva dedicato tutta la sua vita alla cura della casa e della famiglia, sacrificando le sue ambizioni professionali.

L’ex marito, però, ha deciso di proporre ricorso in Cassazione sulla base di due motivi:

  1. la donna non aveva fornito nessuna prova del fatto che il suo impegno esclusivo in favore della casa e della famiglia fosse stato concordato tra i coniugi;
  2. l’ammontare dell’assegno di divorzio era frutto di un ragionamento errato della Corte d’Appello di Roma basato su fatti suscettibili di mutare nel tempo (come ad es. la nuova convivenza dell’uomo con una donna titolare di redditi propri).

Vediamo però, secondo la Cassazione, qual è l’impatto del lavoro casalingo sulle decisioni riguardanti l’assegno divorzile.

Il lavoro casalingo e la funzione perequativa dell’assegno di divorzio

Come detto poco sopra, nel caso in esame, esisteva tra i coniugi un importante divario/squilibrio economico.

Il marito aveva sempre lavorato come operaio, mentre la moglie – per ben 17 anni di matrimonio – si era dedicata completamente alla famiglia rinunciando agli studi e alla possibilità di costruirsi un futuro professionale che non fosse quello di casalinga. 

Quest’ultima, quindi, all’alba del divorzio non disponeva di redditi propri sufficienti per sostenersi. Per Giurisprudenza consolidata, l’assegno di divorzio oltre ad avere una funzione assistenziale, ha anche una funzione compensativa e perequativa nel rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale.

Ciò significa che il diritto a vedersi riconosciuto l’assegno divorzile non dipende solo dal fatto che il coniuge richiedente – nel caso di specie la moglie – non sia economicamente autosufficiente. Il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile sorge anche nel caso in cui (come quello in esame) debba porsi rimedio ad una situazione di disparità/squilibrio economico tra i coniugi (funzione perequativa) derivante da scelte condivise che hanno caratterizzato la loro vita familiare e matrimoniale (funzione compensativa).

La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il primo motivo di ricorso stabilendo che: “la Corte d’Appello, nell’accertare che la sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi era riconducibile all’organizzazione familiare, per effetto della quale moglie si era dedicata in via esclusiva alla famiglia ed alla cura dei figli per ben 17 anni, ha ritenuto che una tale organizzazione dovesse presumersi concordemente adottata dai coniugi, essendo, peraltro, stato evidenziato nella stessa sentenza impugnata, che gli stessi, in sede di separazione consensualmente definitiva, si erano rispettivamente qualificati come operaio e casalinga: dunque vi era stata una precisa e non contestata definizione dei ruoli all’interno della coppia”.

Vediamo, quindi, quando esiste in concreto la possibilità di ottenere la revisione delle condizioni di divorzio a causa del mutamento delle condizioni reddituali dei coniugi.

La revisione dell’assegno di divorzio

Con il secondo motivo di ricorso in Cassazione l’ex marito sosteneva che la Corte d’Appello di Roma aveva sbagliato in punto di quantificazione dell’assegno poiché aveva preso in considerazione fatti suscettibili di mutare nel tempo come, ad esempio, la sua convivenza con una donna titolare di redditi propri.

La Corte di Cassazione, ha rigettato anche questo motivo, affermando che ogni decisione adottata dai giudici in merito all’assegno di divorzio si basa solo sulle circostanze esistenti al momento della pronuncia “con la conseguenza che ove dovessero mutare le situazioni che hanno portato alla quantificazione dell’assegno divorzile, è insita nel sistema la possibilità di chiedere una modifica delle condizioni di divorzio”.

Infatti, ai sensi dell’art 9 della Legge sul Divorzio, nel caso in cui dopo la sentenza di divorzio sopravvengano giustificati motivi – come ad esempio modifiche reddituali degli ex coniugi – le parti possono chiedere al tribunale di disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’ammontare e le modalità di corresponsione dell’assegno divorzile.

La sentenza stabilisce che il diritto all’assegno divorzile non dipende solo dall’autosufficienza economica del coniuge richiedente, ma anche dalla necessità di bilanciare le disparità economiche tra i coniugi e compensare le scelte condivise che hanno caratterizzato la loro vita familiare e matrimoniale. 

Inoltre, la Corte ha affermato che le decisioni riguardanti l’assegno divorzile si basano sulle circostanze esistenti al momento della pronuncia. Tuttavia, se queste situazioni dovessero cambiare, è possibile chiedere una modifica delle condizioni di divorzio secondo l’art 9 della Legge sul Divorzio.

L’impatto della sentenza è significativo, poiché chiarisce ulteriormente le condizioni in cui l’assegno divorzile debba essere corrisposto. 

Lo studio legale Canella Camaiora, nell’area del diritto di famiglia, assiste i propri clienti in questioni relative a separazioni, divorzi, affidamento dei figli, assegni di mantenimento, divisione dei beni e altre questioni legate alle relazioni familiari. Lo studio si occupa soprattutto di questioni riguardanti l’assegno divorzile poiché, in effetti, si tratta di una delle questioni centrali nelle situazioni di divorzio.

 

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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