Infatti, quando la loro relazione affettiva sia venuta meno, non devono previamente ricorrere alla separazione.
Una differenza di disciplina che – come vedremo – implica lo scioglimento definitivo e immediato del vincolo affettivo.
Ricordiamo che il divorzio Unioni Civili è uno dei nostri servizi dedicati nell’area di attività diritto di famiglia.
La legge Cirinnà, pur rappresentando un importante passo avanti nella tutela dei diritti civili delle coppie omosessuali, non ha introdotto nel nostro ordinamento il “matrimonio egualitario” auspicato dai promotori di questa legge.
Tra le principali differenze di disciplina rispetto al matrimonio vi è proprio quella relativa allo scioglimento dell’unione civile.
Ma vediamo come i partner possono porre fine alla loro unione civile.
Anche quando l’altro partner non sia d’accordo, ci si può recare – autonomamente – dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui sia stata registrata l’Unione civile (oppure del comune di residenza del dichiarante) per comunicare l’intenzione di porvi fine.
La dichiarazione ha solo effetti procedurali e non sostanziali (a differenza della separazione).
Trascorsi tre mesi da questa dichiarazione, sarà possibile richiedere il divorzio.
I partner potranno recarsi dinanzi ad un giudice per ottenere lo scioglimento definitivo del loro vincolo oppure ricorrere ai c.d. rimedi stragiudiziali.
Ciò significa che i partner potranno ugualmente porre fine allo loro relazione:
La scelta del Legislatore di prevedere il divorzio “immediato” nelle Unioni civili ha i suoi pro e i suoi contro.
Da un lato, consentirà ai partner di abbreviare notevolmente i tempi dello scioglimento della loro relazione e di lasciarsi velocemente alle spalle litigi e controversie.
Dall’altro, gli effetti del divorzio – a differenza della separazione – sono irreversibili.
Ciò vuol dire, che il Legislatore ha deciso di non prevedere per le Unioni civili quel periodo di affievolimento degli effetti del vincolo conseguente alla separazione.
Un periodo di “stasi” che, in molti matrimoni ha consentito alla coppia di ritrovare un loro equilibrio e riconciliarsi.
Nel caso, quindi, delle Unioni civili qualora gli ex partner abbiano ripensamenti, l’unica via possibile sarà contrarre una nuova Unione civile.
Quando si affronta lo scioglimento di un vincolo, che sia matrimoniale o un’unione civile, la previsione di un assegno di mantenimento rappresenta uno dei terreni di maggiore scontro nella coppia.
È opportuno qui segnalare, come la giurisprudenza abbia già fatto applicazione dell’obbligo di mantenimento previsto anche dalla Legge Cirinnà.
Il Tribunale di Pordenone con Ordinanza del 13/03/2019 ha infatti riconosciuto – in virtù dello squilibrio economico esistente tra le partner- il diritto di quella economicamente più debole a ricevere dall’altra un assegno di mantenimento per far fronte alle sue esigenze di vita.
Possiamo quindi concludere, che su questo aspetto, si sia raggiunto, anche grazie all’applicazione giurisprudenziale un’eguaglianza di trattamento tra il matrimonio e le unioni civili.
Per avere una consulenza personalizzata sull’argomento, Vi invitiamo a contattarci o a visitare la pagina del nostro sito Web dedicata al servizio Divorzio Unioni Civili.
Mariasole Trotta