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Il diritto di sfruttare l’immagine di personaggi celebri per la creazione di documentari biografici

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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L’ordinanza del 16/06/2022 n. 19515, definisce i confini applicativi dell’art. 97 della Legge sul Diritto d’Autore (LdA),  stabilendo quando la c.d. esimente della notorietà del personaggio rende legittimo lo sfruttamento della sua immagine in nome dell’interesse pubblico.

Documentario biografico e immagini non autorizzate

La vicenda vede contrapposti il noto ex-calciatore (nonché ex-parlamentare) Gianni Rivera e il gruppo editoriale RCS.  Nel dettaglio, Rivera lamentava l’illecito utilizzo di immagini – nell’ambito di un documentario giornalistico – che lo ritraevano in contesti differenti da quello di gioco. 

Infatti, le fotografie ritraevano il noto personaggio in “borghese“, ad esempio: 

  • mentre era “in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o 
  • mentre esibisce un trofeo vinto, o 
  • nell’atto di rilasciare a un giornalista un’intervista legata alla sua attività, o 
  • ancora insieme ad altri calciatori“. 

Sia in primo grado che in appello, le doglianze di Rivera erano state accolte in quanto le immagini ritraevano il calciatore in scene di vita quotidiana, al di fuori del contesto calcistico, quello in cui il calciatore aveva raggiunto notorietà. Prima di analizzare la pronuncia della corte, vediamo cosa dice la Legge al riguardo.

Personaggi celebri, legittimo utilizzo senza autorizzazione delle immagini

La Legge sul Diritto d’Autore (n. 633/1941) prevede il principio generale secondo cui il ritratto di una persona non può essere riprodotto e commercializzato senza il consenso di questa (art. 96 LdA). Tuttavia, la medesima Legge, all’art. 97 prevede diverse eccezioni a questo principio.

Infatti, tra l’altro, non occorre il consenso del personaggio se la riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto. Testualmente, l’articolo 97 dispone che “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata“.

Le fattispecie di libera utilizzazione dell’immagine di una persona previste dall’art. 97 sono tassative ed eccezionali, e pertanto, di stretta interpretazione

Si tratta, infatti, di casi nei quali il diritto al ritratto deve cedere a preminenti esigenze di carattere pubblico e sociale. Vediamo, più in concreto, quali sono queste esigenze e come la Suprema Corte ha declinato la c.d. eccezione della notorietà.

Qual è la differenza tra vita pubblica, vita personale e vita privata?

È proprio sui confini applicativi della c.d. eccezione di notorietà che la Corte di Cassazione si è espressa con particolare chiarezza.

Focus principale dell’ordinanza  del 16/06/2022 n. 19515 è quello di comprendere se il diritto di immagine del personaggio noto, e il suo libero sfruttamento in nome dell’interesse pubblico, possa essere esteso sino alla sua vita personale o debba restare contenuto nell’ambito delle situazioni pubbliche che l’hanno resa celebre. 

La nostra Corte di Cassazione  ha ritenuto che l’interesse pubblico (strettamente legato al concetto di notorietà) si estende anche alla vita personale del personaggio, coinvolgendo quindi tutti gli aspetti della sua vita, escludendo solo quelli strettamente privati ossia svoltisi in privato.

Qual è il nuovo confine tracciato dalla Suprema corte?

La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza del 16/06/2022 n. 19515, si è contrapposta a quanto sostenuto dalle Corti di merito. Come abbiamo visto, sia in primo grado che in appello, le doglianze del calciatore erano state accolte in quanto le immagini lo ritraevano in scene di vita quotidiana, al di fuori del contesto calcistico.

Infatti, nonostante la tassatività dell’eccezione di cui all’art. 97 LdA, l’interpretazione fornita dalle corti di merito è sembrata eccessivamente restrittiva. 

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, l’interesse pubblico nei confronti dei personaggi noti riguarda anche aspetti e abitudini della loro vita che vanno oltre il loro “contesto professionale”. Occorre considerare oltretutto che, nel caso esaminato, le immagini contestate ritraevano Rivera “nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della sua immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico dedicato dalla collettività alla loro attività“. 

L’esimente di cui all’art. 97 LdA rende quindi lecita la pubblicazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo quando svolgono attività legate al settore che li ha resi celebri, ma anche quando svolgono qualsiasi attività di interesse pubblico, a condizione che si sia svolta in pubblico.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2022
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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