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L’articolo fornisce una panoramica sul contratto di pilotage, contratto atipico utilizzato nel franchising per la sperimentazione della formula commerciale.
Il contratto di pilotage è un contratto atipico, utilizzato nel settore del franchising, che disciplina il rapporto tra un aspirante franchisor e un terzo soggetto (il “pilota”) a cui viene concesso il diritto di sperimentare la formula commerciale del franchisor, utilizzando i suoi segni distintivi all’interno di una determinata location per un periodo di tempo generalmente di un anno.
Il franchisor ha l’obbligo di formare il pilota, fornendogli il know-how e l’assistenza necessaria, mentre il pilota deve seguire le indicazioni del franchisor e rispettare gli standard di qualità. Il contratto di pilotage deve regolare le obbligazioni reciproche delle parti, tra cui la riservatezza dei contenuti del know-how acquisito durante la sperimentazione.
Alla scadenza del contratto di pilotage, può seguire la sottoscrizione del contratto di franchising se la sperimentazione è ritenuta valida ed efficace.
La mancata sperimentazione prima dell’avvio di una rete in franchising può comportare importanti conseguenze legali e finanziarie per il franchisor.
La dottrina ritiene che un affiliato potrebbe addirittura invocare la nullità del contratto di franchising per responsabilità del franchisor. Inoltre, il franchisee potrebbe richiedere un consistente risarcimento per i danni subiti.
Sia chiaro, la legge sul franchising non prevede esplicitamente sanzioni per la mancata sperimentazione, ma la sua importanza è fondamentale per garantire la validità ed efficacia della formula commerciale e, quindi, del contratto in sé.
Per effettuare la sperimentazione, l’aspirante franchisor può aprire una o più unità pilota, gestite direttamente, oppure avvalersi di terzi tramite un contratto di pilotage.
Il contratto di pilotage ha alcune specificità rispetto al contratto di franchising, tra cui la mancanza della previa sperimentazione della formula commerciale (che è un presupposto ineludibile del contratto di franchising).
L’esito naturale del contratto di pilotage è la sottoscrizione di un contratto di franchising tra le stesse parti, ma potrebbe accadere che la sperimentazione non abbia successo e che le parti decidano di non proseguire la relazione contrattuale.
Se un franchisor decide di affidare la sperimentazione della propria formula commerciale a terzi tramite un contratto di pilotage, è importante adottare precauzioni legali per proteggere la proprietà intellettuale, i segni distintivi e il know-how durante la fase di sperimentazione.
Il contratto di pilotage deve regolamentare le reciproche obbligazioni delle parti, prevedendo obblighi di riservatezza e non divulgazione dei contenuti del know-how acquisito durante la sperimentazione da parte del pilota. Inoltre, il franchisor deve concedere al pilota il diritto di utilizzare i propri segni distintivi, regolamentando le modalità e gli standard qualitativi di utilizzo.
Il contratto di pilotage è atipico e non disciplinato dal codice civile o da leggi speciali, ma le parti possono concludere contratti non previsti dalla legge purché perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Infine, l’esito naturale del contratto di pilotage è la sottoscrizione di un contratto di franchising tra le stesse parti, di durata superiore e con obbligazioni economiche in capo al franchisee, ma è possibile che la sperimentazione non abbia successo e le parti decidano di non proseguire la relazione contrattuale.
La violazione dell’obbligo di riservatezza imposto al “pilota” in merito ai contenuti del know-how acquisito durante la sperimentazione della formula nel punto vendita pilota può comportare conseguenze legali per il franchisor.
Il franchisor può tutelarsi legalmente prevenendo tali violazioni attraverso la stipula di un contratto di pilotage che regolamenti gli obblighi di riservatezza imposti al “pilota” in merito ai contenuti del know how acquisito durante la sperimentazione della formula nel punto vendita pilota.
In caso di violazione, il franchisor può richiedere un risarcimento dell’eventuale maggior danno arrecato, ove sia stato contrattualmente previsto.
Tuttavia, la dispersione del know-how potrebbe rappresentare un danno così grave da risultare pressoché irreversibile. È indispensabile predisporre una policy di tutela del know how riservato che risulti adeguata allo scopo ed efficace.
Le differenze tra il contratto di franchising e il contratto di pilotage possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
Avvocato Arlo Canella