Chi non vuole sposarsi o formalizzare un’unione civile, può comunque mettere per iscritto i “diritti e doveri” nascenti dal suo rapporto di convivenza, concludendo un contratto specifico: il contratto di convivenza.
La Legge n. 76/ 2016 (c.d. “Legge Cirinnà“) ha infatti previsto espressamente la facoltà per i conviventi di fatto di stipulare un contratto per regolare i rapporti patrimoniali (e non solo) relativi alla loro vita in comune.
Questo tipo di contratti si sta diffondendo rapidamente e sono davvero molti i privati che ci chiedono assistenza su un argomento così delicato.
Il contratto di convivenza è uno dei nostri servizi dedicati nell’area: diritto di famiglia.
Il contratto di convivenza serve a precostituirsi una prova dell’esistenza stessa del rapporto. La facoltà di stipula del contratto di convivenza è riservata ai conviventi di fatto.
Essi devono possedere i seguenti requisiti:
Il Legislatore, pur stabilendo questi requisiti minimi per poter essere considerati conviventi di fatto, non ha istituzionalizzato il rapporto di convivenza mediante un atto costitutivo che attesti l’esistenza dell’unione.
Ciò comporta che tutti i conviventi di fatto potrebbero incontrare delle difficoltà non indifferenti nella dimostrazione dell’esistenza della loro unione.
Ecco, quindi, l’utilità dell’iscrizione delle coppie conviventi nel registro anagrafico tenuto da ciascun Comune.
Tale iscrizione pur non avendo valenza costitutiva del rapporto ma solo accertativa, rende sicuramente più agevole per i conviventi di fatto dimostrare la propria unione e avere titolo per stipulare un contratto di convivenza.
Con la stipula di un simile contratto, i conviventi di fatto possono disciplinare tutti gli aspetti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, come ad esempio:
Si tratta di un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa. I conviventi di fatto possono disciplinare molti più aspetti relativi alla loro vita di coppia.
Pur non potendo mai derogare a norme imperative di Legge, infatti, possono essere inserite pattuizioni riguardanti:
Occorre precisare però che con tali contratti – in virtù del divieto dei patti successori – i conviventi non potranno regolare i rispettivi rapporti successori. Ciò potrà avvenire solo mediante un testamento, poiché la legge non riconosce alcun diritto successorio al convivente.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non può essere sottoposto a termini o condizioni.
La sottoscrizione dei conviventi deve essere autenticata da un Avvocato o da un Notaio che procederà entro 10 giorni all’invio di una copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Inoltre, il contratto di convivenza costituisce titolo esecutivo, consentendo così al convivente di poter agire immediatamente con la procedura esecutiva nei confronti dell’altro convivente eventualmente inadempiente.
Il contratto di convivenza, come tutti i rapporti contrattuali, può essere sciolto. In particolare ciò avviene nel caso di:
L’avvocato o il Notaio che hanno autenticato il contratto provvederanno a comunicare al Comune di residenza dei conviventi anche l’intervenuta risoluzione ai fini della pubblicità ai terzi.
Per maggiori informazioni o per richiederci assistenza su questo argomento, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al servizio contratto di convivenza oppure a contattarci.
Mariasole Trotta