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Quando vi è il sospetto di sottrazione di informazioni aziendali riservate da parte del dipendente, l’azione legale a sorpresa spesso rappresenta l’unica via percorribile.
In questo articolo:
Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 10 gennaio 2022, ha confermato la concessione di misure cautelari urgenti in un caso di sottrazione di segreti. Vediamo esattamente cos’è accaduto.
Un’azienda veneta attiva nel settore dell’automazione industriale e in quello delle linee di assemblaggio aveva stipulato un contratto di consulenza con un ingegnere esperto del ramo. L’attività svolta dall’ingegnere, invero, era stata piuttosto ampia poiché andava dalla fattibilità tecnica delle commesse allo sviluppo esecutivo di alcuni macchinari, sino ai preventivi veri e propri.
Ebbene, a fronte di un rapporto di collaborazione evidentemente positivo, la società aveva deciso di proporre all’ingegnere un contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato, e l’ingegnere aveva accettato.
Dopo poco tempo però, grazie alla soffiata di un fornitore, la società era venuta a sapere che l’ingegnere, appoggiandosi ad una sua vecchia società e supportato da una diretta concorrente della sua nuova datrice di lavoro, aveva cominciato a farle concorrenza sleale.
Quel che è peggio è che l’ingegnere-dipendente, grazie al suo nuovo ruolo, aveva accesso privilegiato al know-how tecnico e commerciale della datrice di lavoro: progetti dei macchinari, tempi e costi di produzione, margini di guadagno, scontistica, etc.
Pur non potendo avere la prova della sottrazione di tali informazioni, la società aveva il sospetto, più che ovvio, che l’ingegnere avesse operato un vero e proprio “travaso” di informazioni riservate e strategiche per alimentare la sua attività in concorrenza.
Per questo motivo, la società aveva raccolto un po’ di indizi e si era determinata ad agire legalmente. Vediamo come.
Nel caso in esame, il datore di lavoro si era determinato innanzitutto nel chiedere al giudice misure cautelari ed urgenti volte a conservare la prova dell’illecito (ovvero la sottrazione e lo sfruttamento dei segreti).
Cogliere di sorpresa chi ha commesso il furto, è la strategia più indicata e proficua poiché vi è sempre il rischio che il responsabile faccia sparire le prove della sottrazione delle informazioni.
In casi come questo, la richiesta urgente della c.d. descrizione cautelare (cfr. art. 129 CPI) è la strategia legale specializzata più idonea perché consente, così come il sequestro, la conservazione della prova “di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione… nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità” .
Il giudice, quando ve ne sono i presupposti, può accogliere la richiesta anche inaudita altera parte – ovvero a sorpresa – nominando un consulente tecnico che provvede ad estrarre copie cartacee o digitali del materiale sottratto direttamente, ad esempio, dal personal computer del dipendente o del consulente infedele.
Come si legge nell’ordinanza citata (Trib. Venezia, 10/01/2022), il consulente del Tribunale era riuscito a confermare “…l’esfiltrazione massiva […] di oltre 170.000 file […] Tra questi file si rinvengono disegni tecnici progettuali, offerte commerciali, contratti e le richieste d’ordine formulate…”.
Inutile ribadire, quindi, che cogliere “con le mani nel sacco” agendo a sorpresa chi si appropria o sfrutta segreti commerciali è davvero indispensabile altrimenti tali prove sarebbero verosimilmente eliminate e andrebbero quindi perdute.
Se in precedenza l’illecito di sottrazione del segreto era circoscritto alle sole condotte dolose (ovvero di coloro che agivano con la consapevolezza di infrangere la legge), con la riforma del 2018 la tutela dei segreti è stata potenziata poiché si può agire anche contro coloro che, per così dire, hanno recato un danno involontariamente.
Infatti, il decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 631, modificando il Codice di Proprietà Industriale, ha rafforzato la protezione del know-how riservato (“segreti commerciali”) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti da parte di coloro che avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che si trattasse di informazioni riservate.
L’art. 99 CPI prevede testualmente che: “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.
1-bis. L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.
1-ter. La produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni”.
Quando il giudice esamina un’istanza di provvedimenti urgenti, nell’attesa di potersi pronunciare in via definitiva, deve innanzitutto far fronte all’esigenza di salvaguardare lo status quo. Ma, anche in fase cautelare, l’analisi degli elementi di prova resta centrale.
Anche se la funzione di misure cautelari come la descrizione è quella di conservare la prova, infatti, la loro richiesta deve comunque essere fondata su elementi concreti e convincenti. Si può dire che tali elementi fossero ben presenti nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia.
Secondo il Tribunale, infatti, requisiti richiesti per la concessione della misura si esauriscono “nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda […] il ricorrente deve fornire quantomeno un principio di prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore… Il ricorrente ha allegato in modo preciso il tipo di informazioni di cui chiedeva tutela concernenti:
Il Tribunale ha precisato altresì che, “quanto alla segretezza, si tratta di informazioni elaborate internamente… [n.d.r. dal dipendente] e non conosciute, né conoscibili all’esterno. In quanto segrete, sono dotate di un valore economico intrinseco. Si tratta, infine, di informazioni assoggettate a misure di sicurezza ragionevolmente adeguate allo scopo:
In sede cautelare, valutando le ragioni della domanda (c.d. causa petendi) sono due gli elementi fondamentali che il giudice è tenuto a vagliare:
Si può dire che nel caso di esame i requisiti di concessione fossero entrambi sussistenti. Ma è facile dirlo a seguito della concessione delle misure e dopo aver avuto accesso ai file sottratti.
Nel caso esaminato l’azienda derubata del suo know-how non avrebbe avuto alcuna alternativa se non quella di acquisire formalmente – tramite la descrizione o il sequestro – il contenuto del computer degli avversari (e in particolare quello del dipendente) per poterlo confrontare con il know how riservato.
Precisa la Corte: “nel caso di specie, in considerazione del fatto che il (…) era ancora dipendente di S. nel momento di esecuzione della descrizione e che era autorizzato all’utilizzo del proprio personale laptop, parte ricorrente non avrebbe potuto acquisire altrimenti il contenuto del computer dei resistenti”.
Il contenuto dei pc è quasi sempre indispensabile per provare tanto la sottrazione delle informazioni riservate quanto il loro sfruttamento abusivo. Inoltre, tali informazioni, sono indispensabili anche nel prosieguo giudiziale per poter provare il danno da risarcire.
L’ordinanza in esame, pur non avendo particolare impatto innovativo, invita a riflettere sulle misure che meglio si attagliano alla tutela del know-how riservato, ovvero la descrizione e il sequestro a sorpresa (inaudita altera parte) e sugli elementi concreti da fornire quando ci si accinge a richiedere al giudice.
Le imprese non dovrebbero temere di agire, anche in via di urgenza, per tutelare il proprio know-how strategico. Anzi, si può dire che non esista altro modo di tutelare i segreti se non quello di farlo in via cautelare inaudita altera parte. Come si è visto, la tutela risulta oggi potenziata da importanti aggiornamenti normativi e, se ve ne sono gli estremi, è agevole ottenere la concessione delle misure a condizione di fornire al giudice elementi di prova concreti e convincenti circa i segreti e la loro sottrazione
Avvocato Arlo Canella