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Il calcolo del risarcimento per l’utilizzo di “fotografie semplici” altrui

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Quando vengono utilizzate sul Web immagini, senza il consenso del titolare, si rischia di essere condannati a risarcire il danno. L’articolo illustra una recente sentenza del Tribunale di Roma e il calcolo adottato per il risarcimento del danno.

Sommario:

Il caso: portali web, scatti non autorizzati ed entità del risarcimento

Il Tribunale di Roma (Sez. XVII, Sent., 22/06/2022, n. 10041) ha affrontato nuovamente il tema del risarcimento del danno. Un’agenzia di fotografi, avendo notato lo sfruttamento non autorizzato dei suoi scatti, aveva deciso di intentare causa per ottenere un ristoro economico.

Per il vero, risulta dalle carte di causa che in fase stragiudiziale, prima di andare in giudizio, l’agenzia di fotografi avesse provato a concordare un prezzo favorevole, proponendo un abbonamento. Niente da fare, a fronte del rifiuto, l’agenzia è dovuta ricorrere al tribunale. Con soddisfazione però.

Il caso riguarda, quindi, la condanna di un portale Web – particolarmente noto in ambito economico e finanziario – a pagare oltre 20.000 Euro per aver utilizzato, a corredo di alcuni articoli del proprio blog, fotografie altrui. 

Il “diritto connesso” sulle fotografie tutela indirettamente la professione del fotografo garantendogli un’esclusiva e, per l’effetto, un ritorno economico in ragione delle capacità tecniche acquisite, a prescindere dalla qualità artistica dello scatto.

Il caso in esame tratta proprio quelle fotografie che riempiono cataloghi e siti web e che, senza alcuna pretesa, corredano in modo qualitativamente adeguato pagine web tematiche rappresentando concettualmente situazioni, edifici, avvenimenti o paesaggi. Ma che differenza c’è tra fotografie artistiche e fotografie semplici?

Qual è la differenza tra fotografie semplici ed artistiche?

Richiamando il Tribunale di Milano, anche quello di Roma (Sez. XVII, Sent., 22/06/2022, n. 10041) ha ribadito che “la professionalità elevata nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche l’originalità e la creatività della fotografia (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/2).

Le fotografie “semplici” si distinguono da quelle “artistiche” cioè protette dal diritto d’autore perché, secondo l’orientamento maggioritario, nelle seconde l’atto creativo, espressione dell’attività intellettuale dell’autore, è preponderante rispetto alla semplice capacità tecnica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000).

Tuttavia, anche le fotografie semplici sono legalmente tutelate. Vediamo in che modo.

I diritti dell’autore di fotografie semplici

Ai sensi dell’art. 87 e ss. della legge sul diritto d’autore sono tutelate anche le fotografie c.d.  “semplici” ovvero “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale“. 

Si tratta degli scatti fotografici che, pur non raggiungendo il rango di vere e proprie opere  autoriali, garantiscono al titolare, sotto certe condizioni,  “il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia” per una durata di ben 20 anni (cfr. art. 88 e seguenti legge autore).

Il Tribunale di Roma ha ritenuto di condannare al risarcimento del danno il portale finanziario che aveva utilizzato le fotografie senza preoccuparsi di acquistarle dell’agenzia fotografica che era risultata legittima titolare, per l’appunto, del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio.

Il danno è stato calcolato dal Tribunale di Roma partendo dal listino prezzi pubblicizzato dalla stessa agenzia fotografica sul proprio sito Web in quanto ritenuto verosimile e congruente con i valori di mercato. Vediamo la questione del danno con maggiore attenzione.

Il calcolo del danno

Il Tribunale ha ribadito che il prezzo di 150 Euro per l’utilizzo di ciascuna fotografia fosse congruo.

Oltretutto, il risarcimento deve tenere conto della circolazione incontrollata delle fotografie sul web (c.d. diluizione). 

Il Tribunale di Roma (Sez. XVII, Sent., 22/06/2022, n. 10041) ha precisato in particolare che “ai fini della quantificazione del risarcimento, parte attrice fa riferimento al prezzo di listino pubblicizzato sul proprio sito, pari ad Euro 150,00 più IVA per ogni utilizzo […] che si deve presumere plausibile rispetto ai valori di mercato” ed ancora “non pare opportuno fare riferimento alla possibilità di sconti o alle condizioni previste per gli abbonamenti, che ovviamente si riferiscono ad utilizzi leciti, dovendo il risarcimento del danno ricomprendere invece anche il pregiudizio subito per la diffusione incontrollata sul web delle opere tutelate e per la conseguente diluizione del loro valore economico“. (Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 22/06/2022, n. 10041)

Niente sconti, quindi.

In questo caso il listino dell’agenzia era noto e pubblico. Si noti comunque che anche qualora non fosse esistito il listino, il tribunale, su allegazione di parte, avrebbe potuto fare affidamento su altri  parametri, fra cui ad esempio quelli della siae.

Molto spesso si trascura di agire legalmente per ottenere il risarcimento perché si teme che la propria richiesta venga disattesa. Eppure le corti, a fronte di un’adeguata allegazione probatoria, sposano criteri di valorizzazione coerenti e, sostanzialmente, appaganti anche in caso di fotografia semplice.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 22 Dicembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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