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Da avvocati divorzisti ci viene chiesto abitualmente: “Fino a quando permane l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni in capo ai genitori?”.
Per due genitori che decidono di separarsi, il mantenimento dei figli maggiorenni può essere molto gravoso. Il Codice Civile e la giurisprudenza hanno chiarito che il limite è rappresentato dall’indipendenza economica. Ma quando questa può dirsi davvero raggiunta dai figli?
L’articolo 148 del Codice civile prevede l’obbligo di entrambi i genitori di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli..”. Il mantenimento economico della prole rappresenta quindi un obbligo ineludibile.
Quando i genitori decidono di separarsi, la misura dell’assegno di mantenimento in favore dei figli rappresenta uno dei temi di maggior contrasto. Le tensioni tra i coniugi tendono poi ad acuirsi quando i figli stentano a rendersi economicamente indipendenti.
L’art 337 ter del Codice Civile prevede che – nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo – ciascuno deve provvedere “al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
La Legge prevede un obbligo di mantenimento economico della prole legato al raggiungimento dell’indipendenza economica. Che cosa significa?
Significa che l’obbligo di mantenimento della prole verrà meno solo quando i figli maggiorenni saranno in grado di provvedere a sé stessi economicamente. Ossia, quando abbiano trovato un’occupazione lavorativa che produca un reddito dignitoso per il loro sostentamento.
Vi sono dei casi in cui, però, nonostante il completamento degli studi e l’età inoltrata dei figli, questi ultimi non riescano ad acquisire la necessaria autosufficienza economica. In questo caso, i genitori dovranno ancora mantenere i loro figli?
Con Ordinanza n. 19696 del 22/07/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che: “l’obbligo del mantenimento dei genitori consiste infatti nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente”.
I genitori, quindi, saranno tenuti a supportare (anche economicamente) il figlio e a consentirgli di acquisire – tramite gli studi – tutte le conoscenze spendibili sul mercato del lavoro al fine di rendersi economicamente indipendente. Una volta che il figlio abbia completato gli studi ed esista un mercato del lavoro in cui essi siano spendibili, l’obbligo del mantenimento in capo ai genitori dovrebbe venire meno.
Spetterà al figlio maggiorenne semmai provare che “pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa”. I giudici in ogni caso, devono tenere conto di quelle che sono le peculiarità di ogni singolo caso.
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro segna in ogni caso la fine dell’obbligo di mantenimento. Per ingresso effettivo si intende anche – in alcuni casi – una prima occupazione (ad es. uno stage) dalla quale il figlio ricavi una retribuzione modesta, che prelude però ad una crescita professionale ed economica. Peraltro, l’eventuale perdita successiva di tale occupazione non determina la reviviscenza dell’obbligo del mantenimento in capo al genitore.
Mariasole Trotta