Purtroppo, l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento permane e nei Decreti che si sono succeduti in questo periodo non è stata prevista alcuna misura di sostegno su questo specifico fronte.
Il nostro consiglio – per evitare azioni giudiziarie per il mancato pagamento dell’assegno – è quindi di negoziare con l’altro coniuge una modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’assistenza per la modifica delle condizioni di separazione (o divorzio) è uno dei nostri servizi rientranti nell’area di attività di separazioni e divorzi. Per avere una consulenza personalizzata sull’argomento ti invitiamo a visitare la pagina del nostro sito dedicata al servizio oppure a contattarci.
La modifica deve essere giustificata da un mutamento delle condizioni personali o economiche del coniuge richiedente, rispetto alla situazione esistente al momento della separazione (o del divorzio).
È innegabile che il protrarsi della chiusura degli esercizi commerciali e di molte altre attività non essenziali inciderà sulla situazione economica di molti coniugi/genitori separati (o divorziati). Flessione economica, peraltro, non di certo imputabile a loro responsabilità.
Sulla scorta di tale argomento, consigliamo ai coniugi/genitori in difficoltà, di provare a negoziare con l’altro coniuge la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento.
Qualora l’altro coniuge non si dimostrasse disponibile in tal senso, sarà possibile ricorrere al Tribunale e richiedere un provvedimento in via d’urgenza.
La modifica delle condizioni di separazione (o divorzio) può essere richiesta con ricorso – anche congiunto – al tribunale competente. Oppure, le parti possono ricorrere alla procedura di Negoziazione Assistita (Legge n. 162/2014).
In questo caso, i coniugi (o ex-coniugi) potranno accordarsi tra di loro con l’assistenza dei rispettivi legali, senza la necessità di presentarsi davanti al Tribunale.
In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, l’accordo sottoscritto dovrà però essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
La legge prevede che il mancato pagamento dell’assegno comporti conseguenze sia sul piano civile che su quello penale.
Sconsigliamo, quindi, in ogni caso di evitare di non corrispondere deliberatamente l’assegno di mantenimento dovuto ai figli o al coniuge.
Sul piano civile l’altro coniuge, infatti, potrà procedere con il pignoramento dei conti correnti, dello stipendio, di beni mobili e immobili, eccetera.
Invece, sul piano penale, il coniuge inadempiente rischia di essere incriminato per violazione dell’art 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”).
Per ricevere assistenza e consulenza sull’argomento, vi invitiamo a visitare la pagina del servizio dedicato alla modifica delle condizioni di separazione oppure a contattarci.
Mariasole Trotta