Nel recupero crediti si parla spesso di “pignorare a pioggia” i conti correnti del debitore. Vediamo di cosa si tratta.
Nella nostra esperienza di legali, il pignoramento presso terzi (soprattutto le banche) è uno strumento che si rivela spesso molto efficace per recuperare un credito. Il pignoramento presso le banche premette, infatti, di congelare i conti correnti del debitore e di ottenere direttamente l’assegnazione delle somme.
Per sapere quali siano precisamente le banche del debitore è possibile attivare una specifica procedura legale (ve ne abbiamo già parlato in un altro nostro contributo). Tuttavia, è molto diffusa la prassi di mettere in atto un pignoramento “a pioggia”.
Accade spesso che , pur non conoscendo quali siano le banche con cui il debitore intrattiene rapporti, decorsi i 10 giorni previsti dall’atto di precetto, il creditore trasmetta una serie di atti di pignoramento “alla cieca”. Il creditore trasmette un pignoramento a tutte le banche presso cui, presumibilmente e/o secondo varie deduzioni, è possibile che si trovino i conti correnti del debitore.
L’aspetto cruciale del pignoramento a pioggia è sicuramente l’individuazione degli istituti bancari. L’affiancamento di avvocati esperti è fondamentale: solo una scelta logica e ragionata riduce notevolmente la percentuale di insuccesso e/o, comunque, il rischio di essere tacciati di abuso del mezzo processuale.
I criteri (e gli elementi di prova) che guidano l’indagine e che portano all’individuazione degli istituti sono diversi. Spesso, nell’indagine, si prendono le mosse dalla vicinanza di un banca all’attività o alla residenza del debitore. Anche l’importanza (ovvero la quota di mercato) dell’istituto di credito può avere il suo peso nel ragionamento. Inoltre, prima che il credito si incagliasse, possono essere numerose le affermazioni/dichiarazioni rilasciate dal debitore in relazione ai proprio rapporti bancari o creditizi ecc.
Una volta individuati i terzi, è possibile notificare loro l’atto di pignoramento.
Abbiamo trovato particolarmente interessante un’ordinanza del Tribunale di Torino (Ord. 3/11/2016). Nel caso specifico, il creditore aveva notificato l’atto di pignoramento a ben 19 banche senza sapere (evidentemente) se vi fosse effettivamente un conto corrente (o altri titoli) del debitore.
Il debitore, dal canto suo, lamentava un uso illegittimo e sproporzionato del pignoramento presso terzi: il creditore avrebbe violato i limiti previsti dall’art. 546 cpc. Secondo questa disposizione è infatti possibile pignorare somme pari all’importo “del credito precettato aumentato della metà“.
La decisione dei giudici risponde in parte al nostro quesito: “il pignoramento eccessivo non è illegittimo di per sé […] il creditore procedente non conosce neppure in via approssimativa l’entità dei beni che intende sottoporre a vincolo“.
È quindi perfettamente legittimo pignorare diverse banche dal momento che i limiti di legge (cfr art. 546 cpc) non risultano scientemente violati. Tuttavia è indispensabile che esistano degli elementi di prova nella direzione dei (pur numerosi) terzi pignorati. Del resto, dopo la prima udienza, le somme in eccesso verranno liberate, tornando così nella disponibilità del debitore.
Quindi, secondo i giudici di Torino, non esistono un limite e un legame tra l’ammontare del credito e il numero di terzi che sarebbe possibile pignorare a pioggia.
Il pignoramento presso terzi “a pioggia” è quindi ritenuto tendenzialmente legittimo, a condizione che il credito per cui si procede esista davvero e esistano altresì degli elementi di prova che conducano verso i terzi pignorati.
Si tratta di uno strumento rischioso ma molto potente. Per farvi ricorso occorre affidarsi ad avvocati esperti di recupero crediti. Infatti, procedere alla cieca e senza prove potrebbe esporre il creditore procedente a diversi rischi.
Lo Studio Canella Camaiora si occupa quotidianamente di recupero crediti e di pignoramenti presso terzi.
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Gloria Gelosa