Il nuovo Decreto Cura Italia contiene nuove misure per il mondo del lavoro volte a sostenere la Nazione in questa circostanza di grave emergenza sanitaria.
Sono state introdotte importanti modifiche in materia di ammortizzatori sociali, permessi, congedi parentali e indennità ad essi correlate, adempimenti previdenziali. Inoltre, è stata prevista la sospensione di alcune tipologie di licenziamento (lo vedremo nell’ultimo paragrafo di questo articolo).
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Di seguito alcune delle più importanti e significative disposizioni contenute nel nuovo decreto.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia è un ammortizzazione sociale erogato dall’Inps che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori. Essa può essere richiesta quando la retribuzione viene sospesa o ridotta l’attività lavorativa a causa di eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
Il Decreto prevede che i datori di lavoro – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica – possano accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario attraverso la specifica causale “emergenza COVID-19”.
E’ possibile presentare la domanda per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
La novità sta nel fatto che le aziende non hanno l’obbligo della:
Le aziende, infatti, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tanto meno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Per l’azienda sarà sufficiente presentare in allegato alla domanda l’elenco dei lavoratori beneficiari senza alcuna relazione tecnica.
Inoltre, per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:
I fondi di solidarietà, mettono a disposizione strumenti di sostegno al reddito per i settori non regolati dalla normativa in materia di integrazione salariale. L’assegno ordinario è la prestazione principale erogata dai predetti fondi e consiste in un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.
Limitatamente al predetto periodo indicato per la Cassa Integrazione Ordinaria, l’assegno è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. All’istanza non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Il Decreto “Cura Italia” riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
La cassa integrazione salariale in deroga è concessa:
Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo, da concludersi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Novità anche per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
In particolare per:
è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo la quale non concorre alla formazione del reddito.
Tale indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda, nel rispetto del limite di spesa previsto dal Decreto Legge in questione.
Onde evitare che la situazione di blocco causato dal coronavirus portasse all’inevitabile licenziamento dei dipendenti, il decreto ha disposto uno stop momentaneo dei licenziamenti.
A decorrere dal 17 marzo 2020 i datori di lavoro non possono avviare procedure di licenziamenti collettivi per 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in questione né possono recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Inoltre sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Le procedure di licenziamento avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospese. Si evidenzia che il regime di sospensione non opera per i licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo soggettivo.
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Antonella Marmo