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Decreto “Cura Italia”: le misure a sostegno dei lavoratori

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Il nuovo Decreto Cura Italia contiene nuove misure per il mondo del lavoro volte a sostenere la Nazione in questa circostanza di grave emergenza sanitaria.

Sono state introdotte importanti modifiche in materia di ammortizzatori sociali, permessi, congedi parentali e indennità ad essi correlate, adempimenti previdenziali. Inoltre, è stata prevista la sospensione di alcune tipologie di licenziamento (lo vedremo nell’ultimo paragrafo di questo articolo).

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Di seguito alcune delle più importanti e significative disposizioni contenute nel nuovo decreto.

Decreto “Cura Italia” e Cassa integrazione ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia è un ammortizzazione sociale erogato dall’Inps che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori. Essa può essere richiesta quando la retribuzione viene sospesa o ridotta l’attività lavorativa a causa di eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

Il Decreto prevede che i datori di lavoro – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica – possano accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale o all’assegno ordinario attraverso la specifica causale “emergenza COVID-19”.

E’ possibile presentare la domanda per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.

Cassa integrazione ordinaria: cosa cambia

La novità sta nel fatto che le aziende non hanno l’obbligo della:

  • preventiva consultazione sindacale;
  • osservanza dei termini d’invio della domanda.

Le aziende, infatti, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tanto meno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Per l’azienda sarà sufficiente presentare in allegato alla domanda l’elenco dei lavoratori beneficiari senza alcuna relazione tecnica.
Inoltre, per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Fondi di solidarietà e assegno ordinario

I fondi di solidarietà, mettono a disposizione strumenti di sostegno al reddito per i settori non regolati dalla normativa in materia di integrazione salariale. L’assegno ordinario è la prestazione principale erogata dai predetti fondi e consiste in un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.

Limitatamente al predetto periodo indicato per la Cassa Integrazione Ordinaria, l’assegno è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. All’istanza non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Cassa integrazione in deroga, cosa dice il decreto “cura Italia”

Il Decreto “Cura Italia” riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.
La cassa integrazione salariale in deroga è concessa:

  • per un periodo non superiore a nove settimane;
  • a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore. Sono inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo, da concludersi anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Decreto Cura Italia: indennità per autonomi e Partite IVA

Novità anche per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
In particolare per:

  • i soggetti liberi professionisti titolari di Partita Iva;
  • i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
  • i lavoratori autonomi iscritti alle speciali gestioni dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

è riconosciuta un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo la quale non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità sarà erogata dall’INPS previa domanda, nel rispetto del limite di spesa previsto dal Decreto Legge in questione.

Sospensione licenziamenti

Onde evitare che la situazione di blocco causato dal coronavirus portasse all’inevitabile licenziamento dei dipendenti, il decreto ha disposto uno stop momentaneo dei licenziamenti.

A decorrere dal 17 marzo 2020 i datori di lavoro non possono avviare procedure di licenziamenti collettivi per 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in questione né possono recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Inoltre sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le procedure di licenziamento avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospese. Si evidenzia che il regime di sospensione non opera per i licenziamenti disciplinari e per giustificato motivo soggettivo.

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© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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