È importante non fare confusione tra ghostwriter, autore e coautore. Sono innumerevoli i casi di attori, sportivi, youtuber e, più in generale, personaggi noti che hanno deciso di rivolgersi a un ghostwriter. Un caso su tutti: Open, la biografia di Agassi, scritta da J.R. Moehringer, divenuta uno straordinario successo sia di pubblico, sia di critica.
Innanzitutto, ricordiamo che la disciplina del contratto di edizione prevede l’obbligo, per l’editore, di pubblicare l’opera con il nome dell’autore (Art. 126 LdA). In assenza di specificazioni particolari, l’indicazione del nome dell’autore deve avvenire nelle forme d’uso comuni (e quindi: frontespizio dell’opera, copertina, dorso del libro).
Sarebbe perfettamente lecito l’accordo secondo cui l’opera venisse pubblicata in forma anonima (senza indicazione dell’autore) o pseudonima mediante l’uso di uno pseudonimo (con correlato obbligo in capo all’editore di non rivelare l’identità dell’autore. Poco chiara invece è la validità ed efficacia dell'”accordo di ghostwriting” ovvero quello con cui si decide di tenere segreta l’identità del vero autore per far figurare come autore un altro soggetto, solitamente un personaggio famoso.
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Il diritto dell’autore di vedersi riconosciuto autore dell’opera viene considerato indisponibile. Almeno questo è il pensiero della dottrina più risalente che considerava nullo l’accordo di ghostwriting.
Secondo questo orientamento, il vero scrittore (e quindi, nel nostro caso, il ghostwriter) avrebbe il diritto di rivelarsi in qualsiasi momento. Seguendo lo stesso ragionamento, anche l’editore potrebbe sempre svelare l’arcano. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, conviene che il libro sfrutti il nome del personaggio famoso, garantendosi così maggiore potere suggestivo all’operazione e, per l’effetto, maggiori profitti.
Secondo questa teoria, quindi il segreto del personaggio famoso (che ha affidato, tramite l’editore, la redazione del libro ad uno scrittore nell’ombra), viene mantenuto più per ragioni di matrice economica che giuridica. Per Legge, in effetti, il personaggio non potrebbe avanzare alcuna contestazione legittima nei confronti dell’editore che decidesse di rivelarsi.
Esiste però una teoria interpretativa più recente, secondo cui, la tesi della nullità non risulterebbe convincente. Infatti, se la Legge consente di autorizzare l’uso di uno pseudonimo (art. 21 LdA) non si vede perché non dovrebbe risultare degno di tutela l’interesse ad un’operazione commerciale come quella descritta poco sopra. Ovvero quello di sfruttare la capacità professionale di uno scrittore professionista per raccontare al meglio la vita e le opere di un personaggio noto. Questa linea, a favore del ghostwriting, riconosce dignità e carattere vincolante all’accordo.
In questa prospettiva, pur ammettendo che il ghostwriter possa rivelarsi, non viene esclusa l’ipotesi di un diritto al risarcimento dei danni per via della violazione degli accordi presi.
Spingendosi ancora più in là, secondo una dottrina però minoritaria, poiché con il patto di ghostwriting lo scrittore in sostanza “abdica” al diritto di vedersi riconosciuto autore, verrebbe fatto salvo esclusivamente il suo il diritto di ritiro dal commercio. Ai sensi dell’art. 142 LdA “l‘autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima“.
Forse, i tempi sono maturi per una riforma della Legge sul Diritto d’Autore che tenga conto anche di queste nuove istanze..
L’accordo di ghostwriting è solo uno dei tanti esempi che testimoniano come la materia del diritto d’autore abbia subito un’evoluzione: spesso, non è così immediato mettersi al riparo dai rischi di correlati alla stipulazione di un accordo nullo o dall’eventualità di dover risarcire i danni per una condotta inappropriata. Il nostro suggerimento è sempre quello di documentarsi e, qualora la situazione sia particolarmente delicata, di rivolgersi ad un professionista esperto di proprietà intellettuale.
Lo studio Canella Camaiora è particolarmente qualificato in materia di questa materia. Per maggiori informazioni ti invitiamo a visitare la sezione nel nostro sito dedicata a Diritto d’Autore e Copyright oppure a fissare un Primo appuntamento in materia di proprietà intellettuale.
Luigi Frigerio