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Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’autore?

Pubblicato in: Autori e Copyright
di Luigi Frigerio
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Si sente spesso parlare di “diritti connessi” al diritto d’autore ma, troppo spesso, non si sa di cosa si tratti esattamente.

Il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera. All’autore spettano diritti di natura morale e altri diritti più strettamente economici. Si considera autore colui che ha creato l’opera e, quindi, questi diritti spettano a lui. La legge italiana sul diritto d’autore prevede, però, anche una serie di diritti minori, che definisce “diritti connessi”. Minori non certo in termini di importanza.

Sono diritti connessi al diritto d’autore, ad esempio, i diritti dei produttori (cinematografici, televisivi, musicali o radiofonici). Si tratta dei soggetti che consentono alle opere di prendere forma.

Sono diritti connessi anche quelli degli interpreti/esecutori ovvero di coloro che, autorizzati dall’autore, plasmano un’opera che già esiste grazie alla loro personale impronta e caratterizzazione.

Poi, sono considerati connessi, anche i diritti sulle fotografie semplici. In particolare, quando una fotografia non può essere considerata un’opera d’arte vera e propria, vengono garantiti al fotografo solo alcuni specifici diritti. Basti pensare alla semplice fotografia destinata ai cataloghi industriali, ai servizi matrimoniali etc. Anche i miliardi di fotografie che circolano sui social sono fotografie che appartengono per lo più al mondo dei diritti connessi al diritto d’autore.

Insomma, anche la creatività ha un suo mercato. Esiste uno sfruttamento sistematico e professionale della creatività. I diritti connessi al diritto d’autore tengono conto di logiche più commerciali e sono stati costruiti nello spirito di questo sfruttamento industriale della creatività.

A riprova di questa matrice “commerciale” della materia dei diritti connessi, ci sono due punti da tenere sempre a mente:

  • è necessario chiedere (e ottenere!) una autorizzazione allo sfruttamento commerciale delle opere dei produttori, degli interpreti esecutori o dei fotografi.
  • è sempre garantito il diritto, attribuito ai produttori e agli interpreti/esecutori, a ricevere un compenso per le loro prestazioni professionali. Anche nel caso in cui l’utilizzazione (da parte di altri) della loro opera sia senza fini di lucro (Artt. 73 e 73-bis l.a.)

Abbiamo preso in considerazione alcune figure professionali, per verificare quali siano i loro diritti specifici.

I diritti dei produttori discografici (alias i produttori di fonogrammi)

Il Produttore discografico è l’individuo che seleziona gli artisti e li porta in studio di registrazione. Il produttore si accerta che siano presenti i musicisti di studio e i tecnici necessari. E’ responsabile del sound di un disco, supervisiona le fasi di mixaggio e post-produzione di un brano musicale.

La Legge sul Diritto d’Autore elenca alcuni diritti specifici dei produttori discografici (artt. 72-78 l.a.):

  • autorizzare la riproduzione delle opere;
  • autorizzarne la distribuzione, il noleggio e il prestito;
  • opporsi all’utilizzo delle opere discografiche, quando tale utilizzo rechi un pregiudizio ai suoi interessi industriali.

I diritti dei produttori televisivi e radiofonici

Il produttore televisivo si occupa di supervisionare la produzione di un’opera televisiva; sviluppa il concept e si occupa della supervisione sino alla messa in onda del prodotto finito.

Il produttore radiofonico invece è il responsabile dei contenuti delle trasmissioni e dei talk via radio.

I produttori televisivi e radiofonici hanno il diritto (art. 79 l.a.) di:

  • autorizzare la fissazione e la riproduzione delle proprie trasmissioni
  • autorizzarne la distribuzione in qualsiasi modo (ad esempio, la vendita)
  • autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei propri prodotti

I diritti degli interpreti esecutori (e cioè attori, cantanti, musicisti, ballerini)

L’interprete è un vero e proprio “traduttore” del pensiero dell’autore: aggiunge all’opera un suo apporto e una sua esperienza personale, facendo da ponte tra l’autore e il pubblico di riferimento.

I suoi diritti sono enumerati agli art. 80 ss. l.a.:

  • autorizzare la fissazione o la riproduzione delle loro performance
  • autorizzarne la comunicazione al pubblico
  • opporsi alle comunicazioni al pubblico lesive del loro onore e della loro reputazione

I diritti dei fotografi

Ai fotografi è concesso uno specifico diritto “unitario” (art. 88 l.a.) all’utilizzazione economica dell’opera, che comprende:

  • il diritto alla riproduzione delle fotografie semplici
  • il diritto di diffusione e spaccio

Gli esemplari delle foto, poi devono recare alcune indicazioni, per garantire l’identificazione del fotografo e la tutela dei suoi interessi economici (art. 90 l.a.):

  • il nome del fotografo;
  • la data, con indicazione dell’anno di produzione della fotografia (proprio da questa data decorre il termine ventennale di protezione delle fotografie semplici)
  • il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata

* * *

Nel caso di violazione dei diritti connessi, la migliore soluzione è quella di affidarsi ad un professionista esperto, che possa definire con precisione e competenza la migliore linea d’azione possibile.

Lo Studio Legale Canella Camaiora si occupa di diritto d’autore e diritti connessi. Per qualsiasi occorrenza, vi invitiamo a contattarci.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Luigi Frigerio

Praticante avvocato appassionato di Diritto d’Autore, laureato presso l'Università degli Studi di Milano.
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