Ma cosa succede quando i genitori non sposati decidono di “separarsi”? Come viene regolato l’affidamento e il mantenimento dei figli in questo caso?
Con la riforma del 2012 (L.219/2012) il Legislatore ha equiparato i figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) ai figli naturali (nati fuori dal matrimonio).
Oggi , infatti, “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, ossia eguali diritti e doveri nei confronti dei genitori.
Ciò significa che ciascun figlio ha diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai suoi genitori.
D’altro canto ciascun figlio, però, ha il dovere di rispettare i propri genitori e contribuire al mantenimento della famiglia, finché vivrà con essa.
Vi ricordiamo che il “primo appuntamento in materia di separazione” è uno dei nostri servizi di assistenza dedicata in materia di diritto di famiglia. La consulenza viene resa, su prenotazione, anche in videoconferenza.
Come per le coppie sposate anche le coppie conviventi possono vivere momenti di crisi e decidere di “separarsi”.
Tuttavia, non essendo stato celebrato un matrimonio non sarà necessario procedere ad una classica “separazione”. Ma si renderà comunque opportuno regolamentare gli aspetti relativi al mantenimento, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa familiare.
La legge prevede che i genitori possano ricorrere al Tribunale ordinario semplicemente per formalizzare l’accordo raggiunto in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli. Oppure, in caso contrario, chiedere direttamente al Giudice di regolamentare tali aspetti
Come in ipotesi di matrimonio, il Giudice opterà – salvo caso eccezionali – per l’affidamento condiviso, stabilendo poi la misura del mantenimento nonché il diritto di visita in capo ai genitori e l’assegnazione della casa familiare.
Il Codice Civile prevede all’art. 315-bis che il figlio minore – purché abbia compiuto 12 anni, oppure laddove sia capace di discernimento – ha diritto di essere ascoltato dal Giudice in merito alle vicende che riguardano la sua famiglia.
Ciò significa che quando i suoi genitori decideranno di separasi, avrà diritto di dire la sua affinché il Giudice possa comprenderne i bisogni e le paure e prendere le decisioni più opportune nel suo interesse.
La necessità per i genitori di farsi assistere da un legale per la presentazione del ricorso muta a seconda della presenza di un accordo o meno.
Ciò significa che quando i genitori ricorreranno al Giudice semplicemente per la formalizzazione di un accordo in merito al mantenimento e all’affidamento dei figli, è previsto che possano anche fare a meno di un legale. Circostanza che per la delicatezza della materia e degli interessi coinvolti è comunque da noi sconsigliata.
Quando, invece, i genitori non riescano a trovare un accordo, ciascuno di loro dovrà necessariamente farsi assistere da un legale di fiducia per la presentazione di un ricorso giudiziale.
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Mariasole Trotta