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Il contratto estimatorio è un contratto molto diffuso in Italia, ma cosa accade se non si rispetta il termine di restituzione delle cose? La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5987 del 28 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti sulla natura del reso.
Il contratto estimatorio, disciplinato dagli articoli 1556 e seguenti del codice civile, è uno strumento utilizzato nei rapporti commerciali tra fornitori e rivenditori per limitare il rischio economico connesso all’invenduto.
Con questo tipo di contratto, il fornitore consegna una fornitura di beni al rivenditore, che si obbliga a pagarne il prezzo soltanto in caso di effettiva vendita al pubblico. In caso contrario, il rivenditore restituirà la merce al fornitore senza alcun addebito.
Il contratto estimatorio trova applicazione in molti settori, tra cui il commercio di giornali, libri, articoli di abbigliamento e oggetti preziosi. Molto spesso il conto vendita viene utilizzato in associazione al franchising.
Il vantaggio per il rivenditore è quello di non dover sostenere costi impliciti o finanziari delle scorte, potendo disporre di maggiore assortimento senza immobilizzare capitali. Per il fornitore, invece, il contratto estimatorio garantisce una distribuzione capillare e un maggior smercio dei propri prodotti.
Il contratto estimatorio è un contratto reale, si perfeziona con la consegna della merce, e l’acquirente è l’unico responsabile della gestione e dello stoccaggio della merce. La gestione amministrativa del contratto può risultare complessa in caso di più contratti di conto vendita attivi con fornitori differenti e con volumi di transazioni elevate, ma rappresenta comunque uno strumento utile per garantirsi una certa fidelizzazione del partner commerciale.
In base all’ordinanza n. 5987 del 28 febbraio 2023 della Corte di Cassazione, Il termine di restituzione delle cose è un elemento fondamentale del contratto estimatorio, poiché determina la scadenza entro cui l’accipiens può esercitare la facoltà di restituire la merce in alternativa al pagamento del prezzo.
Tuttavia, se le parti hanno concordato un termine per la restituzione delle cose, esso diventa essenziale e la mancata osservanza del termine comporta la decadenza della facoltà di restituzione, con il conseguente obbligo per l’accipiens di pagare il prezzo. Questo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’illegittimità di una sentenza di merito che aveva erroneamente considerato il termine come non essenziale ai fini della restituzione.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è molto chiaro: il termine di restituzione delle cose non è un elemento essenziale del contratto estimatorio, ma se le parti lo hanno stabilito, diventa fondamentale per l’esercizio della facoltà di restituzione e deve essere rispettato pena la decadenza della stessa.
Nel caso specifico, il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di A. s.r.l., ritenendo che il termine stabilito per l’esercizio del diritto di reso fosse non essenziale, ma la Corte d’appello di Firenze aveva accolto l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando A. s.r.l. al pagamento della somma di euro 10.441,92 oltre interessi.
La Cassazione ha accolto il ricorso di A. s.r.l. e ha affermato che il termine previsto dalle parti è essenziale ai fini dell’esercizio del diritto di reso e, quindi, deve essere rispettato.
In mancanza di determinazione convenzionale o di usi, spetta al giudice stabilire il termine di restituzione ai sensi dell’art. 1183 del codice civile.
Il dispositivo dell’art. 1183 Codice Civile prevede che: “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice 1185. Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi”.
Il giudice ha quindi il potere di fissare il termine mancante in mancanza di determinazione contrattuale o di usi. In caso di inutile decorso del termine, il consegnatario resta obbligato a pagare il prezzo. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che il giudice ha il potere di stabilire il termine in mancanza di determinazione contrattuale o di usi.In definitiva, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella suddetta ordinanza stabilisce che: “Benché non sia elemento essenziale del contratto estimatorio la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate, ove tale termine sia stabilito dalle parti esso ha natura di termine essenziale per l’esercizio della detta facoltà, dovendo tale termine essere invece stabilito dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi”.
In sintesi, ecco una check list operativa per i legali e le società che si occupano di conto vendita in seguito all’ordinanza della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2023:
Avvocato Arlo Canella