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Concorrenza sleale, attività affini e danno all’immagine: la Cassazione fa chiarezza

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Nel panorama giuridico italiano, la questione della concorrenza sleale è sempre stata al centro dell’attenzione della giurisprudenza, che spesso ha fornito interpretazioni contrastanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21586/2023) ha gettato nuova luce su questo delicato tema, stabilendo un importante precedente per le imprese interessate.

In questo articolo:

I fatti di causa

La nostra disamina prende le mosse dalla sentenza n. 2800/2019 pronunciata Corte d’Appello di Catania, che accoglieva parzialmente l’appello presentato dalla società Alfa Srl contro la società Beta Srl. 

In particolare, la controversia riguardava la condotta di quest’ultima, accusata di concorrenza sleale ai danni della Alfa Srl. La Beta Srl era stata accusata di aver occultato l’etichetta originale dei prodotti di Alfa inserendo i propri segni aziendali, creando confusione nella clientela e svolgendo (senza autorizzazione) attività di assistenza e manutenzione per i prodotti informatici altrui.

La normativa di riferimento: articolo 2598 Codice Civile

L’articolo 2598 del Codice Civile disciplina gli atti di concorrenza sleale, vale a dire che tutela nei confronti di quelle attività, comunque espresse, dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente. 

La ratio sottesa alla norma è quella di imporre alle società attive sul mercato regole di correttezza e lealtà, in modo che nessuno si avvantaggi con l’utilizzo di metodi contrari all’etica commerciale.

Concorrenza sleale e servizi contigui

L’ordinanza della Corte di Cassazione ha analizzato con precisione un elemento cruciale nell’ambito della concorrenza sleale, evidenziando la possibilità che, anche per le imprese impegnate in attività affini, potrebbero emergere situazioni riconducibili a pratiche di concorrenza sleale.

Nel caso in questione, la Beta Srl non era coinvolta nella produzione diretta degli stessi prodotti offerti dalla Alfa Srl, ma si occupava invece della fornitura di servizi di assistenza e manutenzione per questi prodotti. Con la sua decisione, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nonostante la mancanza di produzione diretta, la Beta Srl fosse in effetti comunque in concorrenza diretta con la Alfa Srl, poiché entrambe le società offrivano servizi che soddisfacevano le esigenze della medesima clientela.

Questa pronuncia giurisprudenziale stimola un’importante riflessione sul concetto di concorrenza sleale e sulle dinamiche del mercato moderno. Le società oggi non competono solamente attraverso la produzione di beni, ma anche attraverso la fornitura di una vasta gamma di servizi che possono essere direttamente correlati ai prodotti stessi

Nel settore dell’assistenza tecnica, ad esempio, la fornitura di servizi di manutenzione, riparazione o assistenza post-vendita è diventata una parte essenziale del valore che un’azienda offre ai suoi clienti.

Le società, quindi, devono considerare attentamente l’ambito delle proprie attività e le possibili implicazioni sulla concorrenza, anche quando i prodotti o servizi offerti non sono identici.

Il cruciale riconoscimento del danno all'immagine e alla reputazione aziendale

L’ordinanza della Corte di Cassazione, inoltre, ha posto una pietra miliare nel campo della lotta alla concorrenza sleale, mettendo in luce un aspetto di fondamentale importanza: il riconoscimento del danno all’immagine e alla reputazione aziendale. 

Tale tipo di danno non può essere semplicemente presunto o basato sulla potenzialità delle condotte di un’impresa concorrente a creare discredito. Al contrario, la pronuncia ha enfatizzato come il danno all’immagine e alla reputazione deve essere specificamente allegato e dimostrato in modo convincente.

La Corte sostiene infatti che “la prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni, alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della “mera idoneità” dell’attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa”. 

La società danneggiata non potrà, quindi, limitarsi ad affermazioni vaghe o basate su danni ipotetici, ma dovrà essere in grado di fornire quantomeno dei solidi elementi indiziari per sostenere che la sua immagine e la sua reputazione siano state effettivamente danneggiate dalle azioni concorrenziali sleali di una società terza.

Si renderà quindi necessario raccogliere documentazione accurata e dettagliata per dimostrare il danno subito.

Implicazioni legali

In sintesi, gli Ermellini – cassando con rinvio alla Corte di Appello – forniscono un importante orientamento e richiamano l’attenzione sul fatto che, in un mondo sempre più complesso e interconnesso, la concorrenza può emergere da diversi elementi, compresa la fornitura di servizi contigui, e deve essere gestita con sensibilità e attenzione alle normative vigenti. Allo stesso tempo, l’ordinanza in commento rappresenta un monito per le aziende a operare in modo etico e leale, evitando di danneggiare l’immagine e la reputazione dei propri concorrenti, e offre un meccanismo di protezione per le imprese che subiscono danni a causa di pratiche sleali, purché siano in grado di dimostrarne in modo convincente l’effettiva portata. 

In ogni caso, è sempre opportuno consultare un avvocato esperto in materia per comprendere appieno le implicazioni legali delle condotte imprenditoriali (proprie e altrui) e proteggere i propri interessi aziendali.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2024

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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