Una delle decisioni più importanti e, talvolta, più critiche da prendere in una coppia riguarda la gestione delle risorse economiche: comunione o separazione dei beni?
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Fermo il dovere di collaborare nell’interesse della famiglia (art. 143 cc), il regime della comunione legale dei beni si applicherà sempre in mancanza di una scelta diversa dei coniugi. Insomma, normalmente, i coniugi risultano comproprietari (alla pari) dei beni acquistati durante il matrimonio. E ciò indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia operato dal marito o dalla moglie.
Fanno eccezione i c.d. beni personali, ossia:
Anche lo stipendio è un bene personale ma un po’ particolare. Nel caso in cui la comunione venga a sciogliersi, lo stipendio di un coniuge percepito e non consumato fino a quel momento, confluirà nella massa dei beni in comunione da ripartire tra i coniugi (c.d. comunione de residuo).
I beni in comunione legale sono esposti all’attacco dei creditori di entrambi i coniugi o anche di uno solo dei due. Infatti, i creditori possono agire sui beni della comunione quando i debiti dei coniugi derivano: dall’acquisto e dalla gestione degli stessi beni facenti parte della comunione; da obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia; da obbligazione comunque contratte insieme.
Quando i beni della comunione non bastano, i creditori possono attaccare anche i beni personali dei coniugi (per la metà del credito).
Mentre, per tutte le obbligazioni contratte per questioni non attinenti gli interessi della famiglia da uno dei coniugi, i creditori di quest’ultimo sono obbligati – in prima battuta – a soddisfarsi sui suoi beni personali. Quando questi non siano sufficienti, potranno aggredire (nei soli limiti della quota di proprietà del coniuge debitore) anche i beni della comunione.
Il regime della separazione dei beni consente invece di tenere distinte le proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio.
La scelta può essere fatta sia durante la celebrazione del matrimonio, sia in un momento successivo. in quest’ultimo caso i coniugi dovranno stipulare una convenzione davanti a un Notaio che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Ciascun coniuge in regime di separazione potrà godere, amministrare e disporre dei beni propri come meglio crede (salva la possibilità di conferire all’altro coniuge una procura per l’amministrazione, eventualmente anche con obbligo di rendiconto).
Infine, nel caso in cui dovesse nascere tra i coniugi una controversia sulla titolarità di un bene, questi potranno provare con ogni mezzo a chi questo appartenga.
Nell’ipotesi in cui nessuno dei coniugi riuscisse a fornire tale prova, i coniugi verranno considerati entrambi proprietari di quel bene.
Gli elementi da valutare sono tanti e la decisione dei coniugi potrebbe non essere sempre facile e immediata. Se hai bisogno di una consulenza su questo argomento Ti invitiamo a contattarci.
Mariasole Trotta