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Comunione o separazione dei beni? Come gestire il patrimonio familiare

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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Una delle decisioni più importanti e, talvolta, più critiche da prendere in una coppia riguarda la gestione delle risorse economiche: comunione o separazione dei beni?

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Il regime della comunione dei beni

Fermo il dovere di collaborare nell’interesse della famiglia (art. 143 cc), il regime della comunione legale dei beni si applicherà sempre in mancanza di una scelta diversa dei coniugi. Insomma, normalmente, i coniugi risultano comproprietari (alla pari) dei beni acquistati durante il matrimonio. E ciò indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia operato dal marito o dalla moglie.

Fanno eccezione i c.d. beni personali, ossia:

  • i beni appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio, o rispetto ai quali sia titolare di un diritto reale di godimento (come un diritto di usufrutto);
  • quelli percepiti per mezzo di donazioni o successioni testamentarie. Il testatore però deve specificare che si tratta di beni personali di un solo coniuge;
  • i beni strettamente personali, come ad esempio gli indumenti...;
  • quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Sono beni personali anche i proventi derivanti da una pensione ottenuta a causa della perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
  • infine, i beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali (purché espressamente specificato).

Lo stipendio e la c.d. “comunione de residuo”

Anche lo stipendio è un bene personale ma un po’ particolare.  Nel caso in cui la comunione venga a sciogliersi, lo stipendio di un coniuge percepito e non consumato fino a quel momento, confluirà nella massa dei beni in comunione da ripartire tra i coniugi (c.d. comunione de residuo).

Comunione dei beni e creditori

I beni in comunione legale sono esposti all’attacco dei creditori di entrambi i coniugi o anche di uno solo dei due. Infatti, i creditori possono agire sui beni della comunione quando i debiti dei coniugi derivano: dall’acquisto e dalla gestione degli stessi beni facenti parte della comunione; da obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia; da obbligazione comunque contratte insieme.

Quando i beni della comunione non bastano, i creditori possono attaccare anche i beni personali dei coniugi (per la metà del credito).

Mentre, per tutte le obbligazioni contratte per questioni non attinenti gli interessi della famiglia da uno dei coniugi, i creditori di quest’ultimo sono obbligati – in prima battuta – a soddisfarsi sui suoi beni personali. Quando questi non siano sufficienti, potranno aggredire (nei soli limiti della quota di proprietà del coniuge debitore) anche i beni della comunione.

Il regime della separazione dei beni

Il regime della separazione dei beni consente invece di tenere distinte le proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio.

La scelta può essere fatta sia durante la celebrazione del matrimonio, sia in un momento successivo. in quest’ultimo caso i coniugi dovranno stipulare una convenzione davanti a un Notaio che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio.

Ciascun coniuge in regime di separazione potrà godere, amministrare e disporre dei beni propri come meglio crede (salva la possibilità di conferire all’altro coniuge una procura per l’amministrazione, eventualmente anche con  obbligo di rendiconto).

Infine, nel caso in cui dovesse nascere tra i coniugi una controversia sulla titolarità di un bene, questi potranno provare con ogni mezzo a chi questo appartenga.

Nell’ipotesi in cui nessuno dei coniugi riuscisse a fornire tale prova, i coniugi verranno considerati  entrambi proprietari di quel bene.

Gli elementi da valutare sono tanti e la decisione dei coniugi potrebbe non essere sempre facile e immediata. Se hai bisogno di una consulenza su questo argomento Ti invitiamo a contattarci.

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Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2018
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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