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Il testamento olografo è il testamento scritto di pugno dal testatore nonché una delle tipologie di testamento disciplinate dal Codice Civile.
Sono molti i Clienti che si rivolgono al nostro studio per ricevere indicazioni e suggerimenti per il caso di assegnazione testamentaria di specifici beni mobili o immobili, di riparto quote problematico o disomogeneo, per l’esclusione di eredi e/o per la verifica delle quote di legittima. Spesso, inoltre, veniamo consultati in merito alla nomina di esecutori testamentari o in caso di dubbio sulla qualificazione di eredi diversi dai congiunti.
In questo contributo vedremo quelli che sono gli aspetti essenziali di un testamento olografo:
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Il Codice Civile detta dei requisiti indispensabili affinché il testamento risulti valido. Infatti, l’art., 602 comma 1 cc stabilisce che: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Per questo motivo, il testamento olografo per essere valido deve essere innanzitutto scritto interamente di pugno dal testatore.
Tale requisito è posto a garanzia dell’autenticità delle ultime volontà del testatore. Tale autenticità, infatti, non potrebbe essere garantita nell’ipotesi in cui il testamento fosse scritto al computer o a macchina. Poiché, in questi ultimi casi, potrebbe esservi il dubbio che non sia stato il testatore a scrivere le disposizioni testamentarie.
L’autografia viene meno anche nelle ipotesi in cui sia un terzo a scrivere il testamento al posto del testatore (o semplicemente lo aiuti sorreggendogli la mano).
Tale circostanza non si verifica invece nell’ipotesi in cui un terzo (ad esempio un avvocato) dia al testatore un aiuto di carattere intellettuale (ad es. tramite una consulenza o la redazione di una minuta).
Il testamento, inoltre, deve indicare la data (nel formato giorno/mese/anno) in cui lo stesso fu scritto. Il testatore è libero di indicare la data all’inizio dello scritto oppure in calce. Non è tuttavia necessario che venga riportata anche l’ora.
La funzione svolta dalla data è duplice:
Con riferimento al requisito della sottoscrizione, il Codice Civile prevede che: “La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”.
Ciò significa che, il testatore, al termine del testamento dovrà suggellare le sue ultime volontà con la sua sottoscrizione.
Generalmente quest’ultima deve contenere il nome e il cognome del testatore, tuttavia la legge ammette anche l’utilizzo di pseudonimi o vezzeggiativi. È però fondamentale che non vi sia alcun dubbio circa la riconducibilità delle ultime volontà alla persona del testatore.
Come detto sopra, il testamento olografo è la forma più semplice di testamento ma al contempo più riservata delle volontà del testatore. Quest’ultimo, infatti, avrà la possibilità di modificare quando vuole le disposizioni testamentarie senza doversi recare ogni volta da un Notaio.
Tuttavia, il testamento olografo, proprio perché viene conservato dal testatore (e potrebbe essere noto solo a lui), rischia di essere smarrito. Può accadere infatti, che gli eredi non riescano a trovare il testamento al momento della morte del testatore o che, invece, tentino di farlo sparire…
Mariasole Trotta