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Come proteggere l’idea per un “format televisivo”

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Chi abbia ideato un format televisivo deve mettere in atto una serie di cautele per proteggere il suo diritto d’autore.

In questo articolo mi occupo di illustrare cos’è un format televisivo e come debba essere protetto. Nella seconda parte dell’articolo, spiego anche come si effettua la valutazione di interferenza tra due format. Infine, suggerisco come possa essere potenziata la protezione attraverso la registrazione del format e del suo titolo.

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Cosa si intende per “format televisivo”

La Corte di Cassazione, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di format, è solita appropriarsi della definizione fornita dalla SIAE (bollettino ufficiale della Siae n. 66 del 1994). Secondo la Suprema Corte si è di fronte ad un format televisivo quando il suo ideatore ha progettato l’opera in modo compiuto.

Infatti, gli elementi identificativi del format sono:

  • Il titolo;
  • La tematica di fondo;
  • I personaggi fissi.
  • La struttura narrativa di base;
  • Il canovaccio (l’articolazione sequenziale)
  • L’apparato scenico.

Insomma, si può parlare di format quando è stata progettata una struttura ripetibile – e sufficientemente dettagliata – di programma televisivo.

Come proteggere un format televisivo

Il format è a tutti gli effetti un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore. Il diritto, tuttavia, nasce solo quando l’opera viene espressa, esteriorizzata.

La Cassazione intende per format «uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali […] come risultante da una sintetica descrizione» (Si veda Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2017, n. 18633). Per proteggere l’idea dal plagio, ci sembra quindi indispensabile che essa venga innanzitutto fissata mediante una “sintetica descrizione”.

Inoltre, prima di farla circolare, occorre precostituire la prova della paternità dell’idea del programma (c.d. format). Nonostante la non sia obbligatoria per Legge, nella nostra esperienza, la registrazione risulta piuttosto utile per agevolare la prova:

  • dell’opera in sé (in cosa consiste esattamente il format televisivo?);
  • del tempo della creazione (quando è stato ideato il format?);
  • dell’identità dell’autore (chi ha creato il programma?).

In conclusione, per proteggere l’idea di un programma occorre, da un lato, redigere una descrizione sintetica (sufficientemente accurata) del format e, dall’altro lato, conservare la prova della creazione in modo legalmente efficace.

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La valutazione del plagio

Le corti italiane si stanno occupando  sempre più spesso di casi di furto o plagio di format televisivi. E ciò nonostante ci si trovi in una situazione di sostanziale “vuoto normativo”.

I temi trattati più frequentemente dalle corti riguardano:

  • la “validità del format” (come abbiamo visto il format deve essere sufficientemente strutturato e originale);
  • l’evidenza della paternità (chi si dichiara autore del format deve essere in grado di provare l’assunto);
  • il livello di interferenza.

I programmi televisivi, così come ogni altra opera coperta dal diritto d’autore, spesso presentano elementi archetipici (necessariamente non appropriabili da un solo autore). Inoltre, secondo la Cassazione, «si deve escludere la contraffazione di un format televisivo allorché vengano ripresi elementi secondari o di dettaglio dell’opera protetta o allorché le rassomiglianze e conformità fra due opere siano dovute a comune ispirazione da opere precedenti» (si veda Cass. civ. Sez. I Sent., 13 dicembre 2012, n. 22938).

Quando un avvocato si occupa di format ciò che più conta è la capacità di identificare (sulla base dell’esperienza maturata anche in sede processuale) gli elementi rilevanti e strutturali dell’opera dell’ingegno. Occorre poi verificare se detti elementi siano effettivamente riconoscibili anche nell’opera che viene considerata un plagio.

Infine, bisogna escludere dalla valutazione gli elementi che costituiscono terreno comune alle due opere. Ciò che è patrimonio collettivo, infatti, non può essere considerato proprietà di un solo autore. Al fine di avere una valutazione accurata del plagio – e delle possibilità di successo di una possibile azione legale – occorre necessariamente rivolgersi a un avvocato con esperienza specifica in materia di proprietà intellettuale.

La protezione del nome del format

L’art. 100 della legge sul diritto d’autore prevede che: «Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore».

Tuttavia, le corti di merito si sono trovate a interpretare la norma, precisando che: «il titolo non è autonomamente protetto ma solo in quanto individua l’opera stessa» ed ancora «non esiste un diritto al titolo ove non esista l’opera» (Si v. Corte d’Appello Roma Sent., 02/03/2009). In questo senso, qualora l’autore del format ritenga che il titolo abbia un suo valore intrinseco, anche autonomo e scindibile rispetto all’opera stessa, riteniamo che l’unico strumento utile alla sua tutela in via prudenziale sia la registrazione del titolo come marchio.

Infatti, il nome di un programma è il suo segno di riconoscimento e di individuazione. Con l’andare del tempo, il pubblico imparerà ad associare il format al suo nome. Tuttavia, prima che il programma venga messo in onda ci sembra che un’ottima strategia prudenziale sia proprio quella della registrazione, come marchio, del titolo del programma.

Del resto, detta registrazione svolgerà anche una funzione utile a catalizzare i contenuti del format: l’attestato di registrazione del marchio, infatti, ben potrà essere richiamato nell’ambito di un contratto di cessione o licenza del format.

Si noti infine che, in ipotesi di titolo registrato come marchio, la valutazione del rischio di confusione tra i titoli dei programmi potrà legittimamente prescindere dal raffronto tra i format. In questo senso, l’autore che avrà registrato per primo il titolo del suo programma come marchio potrà godere di una protezione potenziata.

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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