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Ci faccia causa! Riviste e abuso di foto online

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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Le fotografie sono protette da una normativa chiara, ma il contesto digitale ha reso sempre più frequenti gli abusi, in particolare da parte di riviste e portali editoriali. Questo articolo esplora il quadro legale italiano sul diritto d’autore, analizzando le differenze tra fotografie artistiche, semplici e documentali, e offrendo una guida pratica su come reagire alle violazioni, anche di fronte alla provocatoria frase: “Ci faccia causa”. Vengono approfonditi strumenti legali come la diffida formale, la mediazione e, se necessario, l’azione giudiziaria, oltre a buone pratiche per prevenire gli abusi, come l’uso di watermark, metadati EXIF e contratti ben redatti. Proteggere le immagini è il primo passo per tutelare il proprio lavoro e affrontare con sicurezza le sfide di un mercato sempre più digitale.

Il copyright delle immagini: cosa dice la legge?

La tutela legale delle fotografie in Italia è complessa e varia in base alla tipologia delle immagini. La Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) distingue tra fotografie artistiche, fotografie semplici e fotografie documentali, attribuendo a ciascuna categoria un diverso livello di protezione.

Le fotografie artistiche sono opere che riflettono l’originalità e la creatività del fotografo. Queste immagini sono considerate vere e proprie opere dell’ingegno, equiparabili a libri, dipinti o brani musicali. Secondo gli articoli 2 e 20 della L. 633/1941, il fotografo gode sia dei diritti morali (come il diritto di essere riconosciuto autore e di opporsi a modifiche dell’opera) sia dei diritti patrimoniali, che consentono di sfruttare economicamente l’immagine per 70 anni dalla morte dell’autore.

Le fotografie semplici, invece, non raggiungono la soglia di creatività delle opere artistiche ma godono comunque di una tutela limitata. Gli articoli 8792 della L. 633/1941 garantiscono una protezione di 20 anni dalla produzione della fotografia, conferendo al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e distribuzione, purché siano rispettate alcune condizioni formali: il nome dell’autore, la data dello scatto e, ove applicabile, il titolare dei diritti devono essere indicati sull’immagine. Anche foto di cronaca o di catalogo possono rientrare in questa categoria (approfondisci: Il calcolo del risarcimento per l’utilizzo di “fotografie semplici” altrui – Canella Camaiora).

Infine, le fotografie documentali sono immagini prive di apporto creativo, come fotocopie o riproduzioni tecniche. Queste non sono tutelate dal diritto d’autore ma potrebbero beneficiare di altre normative, come quelle relative alla concorrenza sleale o alla riservatezza, in caso di uso scorretto (vedi anche: Collage di immagini e diritto d’autore, ecco come funziona. – Canella Camaiora).

Quando un’immagine viene utilizzata senza autorizzazione, individuare la categoria di appartenenza è essenziale per stabilire la violazione e identificare le possibili tutele. Nei capitoli successivi, approfondiremo come gestire questi abusi e quali azioni intraprendere per proteggere i propri diritti.

Abuso di foto da parte delle riviste: un fenomeno diffuso?

L’uso non autorizzato di fotografie da parte di riviste e testate editoriali è un fenomeno in crescita, favorito dalla facilità di reperimento delle immagini online. Questa pratica rappresenta una chiara violazione del diritto d’autore, spesso giustificata in modo errato con l’idea che le immagini disponibili sul web siano automaticamente “libere” o “di pubblico dominio”.

Uno degli errori più comuni è l’utilizzo di fotografie senza l’autorizzazione del fotografo, né l’indicazione del nome o dell’anno di creazione, come richiesto dalla L. 633/1941. Questo accade sia per immagini artistiche, tutelate come opere dell’ingegno, sia per fotografie semplici, che comunque godono di una protezione limitata condizionata alla presenza del credito fotografico (approfondisci: Quando agire per abuso di foto, riprese video o immagini? – Canella Camaiora).

L’accessibilità delle immagini sul web amplifica il problema: la loro disponibilità online non equivale a un’autorizzazione implicita. Al contrario, tutte le opere fotografiche sono automaticamente protette, indipendentemente dalla modalità o dal mezzo di pubblicazione (vedi anche: Paladini degli autori o “bullismo” digitale: il business delle diffide per la riscossione del Copyright).

Le riviste e i portali, soprattutto quelli di dimensioni ridotte, possono essere spinti a queste scorrettezze per contenere i costi di produzione. In questo contesto, le immagini vengono spesso trattate come semplici elementi decorativi, sottovalutando il fatto che rappresentano il frutto di un lavoro creativo e tecnico. Questa percezione errata svaluta il ruolo del fotografo e alimenta comportamenti opportunistici, rafforzati dall’idea che eventuali contenziosi legali siano difficili o troppo costosi da affrontare.

Non si tratta di episodi isolati: l’abuso di immagini fotografiche è un problema sistemico che colpisce sia i fotografi professionisti sia i freelance. I primi subiscono violazioni dei loro diritti morali e patrimoniali, mentre i secondi devono spesso affrontare perdite economiche legate al mancato pagamento del lavoro svolto.

Molti fotografi denunciano che la frase provocatoria “Ci faccia causa” sia ormai la risposta standard di chi, pur consapevole della violazione, si affida alla complessità e ai costi delle vie legali per scoraggiare ogni azione. Ma quali strumenti legali e strategie esistono per affrontare queste violazioni?

Come reagire al classico 'Ci faccia causa'?

Quando una rivista risponde con il provocatorio “Ci faccia causa”, cerca di sfruttare il pregiudizio secondo cui difendere i propri diritti sia un processo lungo, costoso e incerto. Tuttavia, il fotografo dispone di strumenti legali e strategie efficaci per affrontare queste violazioni, partendo da azioni stragiudiziali fino, se necessario, a un’azione legale (approfondisci: Immagine e fotografia – Canella Camaiora).

Il primo passo prima di agire con successo è quello di raccogliere prove solide della violazione. Screenshot della pagina web dove è stata pubblicata l’immagine, copie dell’articolo che la contiene o altre evidenze dell’uso non autorizzato saranno cruciali sia nella fase della diffida che in quella giudiziaria.

Poi si può inviare una diffida formale. Questa comunicazione scritta, preferibilmente redatta con l’assistenza di un avvocato, intima alla controparte di cessare l’utilizzo illecito dell’immagine e richiede un risarcimento. Per essere efficace, la diffida deve includere:

  • una descrizione dettagliata della fotografia utilizzata;
  • la prova dei diritti sull’opera (ad esempio, data di creazione o pubblicazione);
  • una richiesta specifica, come il pagamento di un compenso o la rimozione della foto;
  • un termine perentorio entro cui adempiere.

La diffida, in molti casi, è sufficiente a risolvere il conflitto senza arrivare in tribunale. Le riviste spesso preferiscono negoziare per evitare rischi maggiori in sede giudiziaria (approfondisci: Quando agire per abuso di foto, riprese video o immagini?).

Se la diffida non produce risultati, si può passare alla mediazione obbligatoria o alla negoziazione assistita. Questi strumenti, concepiti per evitare il contenzioso, permettono di trovare un accordo tra le parti in modo più rapido e meno oneroso rispetto a un processo. Possono concludersi con un risarcimento economico equo per il fotografo, senza necessità di ricorrere al tribunale (vedi anche: PMI e recupero crediti: la negoziazione assistita da legali come “strumento diplomatico”).

In caso di fallimento anche di questi tentativi, il fotografo può procedere con un’azione giudiziaria. Per le fotografie artistiche, è possibile richiedere sia il risarcimento del danno patrimoniale sia quello morale, derivante dal mancato riconoscimento dell’autorialità. Nel caso delle fotografie semplici, il fotografo può ottenere il compenso per l’uso non autorizzato e, in presenza di violazioni deliberate, ulteriori danni (per calcolare il danno, si v. Il calcolo del risarcimento per l’utilizzo di “fotografie semplici” altrui – Canella Camaiora).

I tribunali italiani hanno dimostrato sensibilità verso i diritti dei fotografi. In diverse sentenze, i giudici hanno stabilito che il risarcimento includa non solo il compenso per l’uso illecito, ma anche una somma aggiuntiva a titolo di danno morale, per dissuadere comportamenti simili in futuro.

La frase “Ci faccia causa” è spesso un tentativo di intimidazione, ma con strumenti come la diffida, la mediazione e il ricorso ai tribunali, il fotografo può ribaltare la situazione e ottenere giustizia. Va ricordato, inoltre, che le spese legali seguono la soccombenza, garantendo un ulteriore incentivo per non rinunciare a difendere il proprio lavoro e valorizzare il ruolo del fotografo nel panorama creativo.

Proteggere le proprie immagini: buone pratiche per i fotografi

Per i fotografi, adottare strategie preventive rappresenta un vero e proprio investimento per valorizzare il proprio lavoro e ridurre il rischio di abusi. Sebbene la normativa sul diritto d’autore offra tutele precise, il contesto digitale richiede l’utilizzo di strumenti e accorgimenti pratici per proteggersi in modo efficace.

Un metodo immediato per tutelare le immagini è aggiungere un watermark visibile. Anche se non impedisce tecnicamente la copia, un watermark ben posizionato funge da deterrente, scoraggiando gli utilizzi non autorizzati. È consigliabile che il watermark sia discreto ma difficile da rimuovere, collocato in una parte dell’immagine che non possa essere facilmente tagliata o alterata senza comprometterne l’integrità.

Un’altra risorsa importante sono i metadati EXIF, incorporati nei file delle immagini. Questi dati invisibili possono contenere informazioni preziose, come il nome dell’autore, la data di scatto e i dettagli tecnici, costituendo una prova fondamentale in caso di contenzioso. Anche se i metadati non bloccano un utilizzo improprio, facilitano la rivendicazione della paternità dell’opera.

Quando si pubblicano immagini online, è consigliabile ridurre la risoluzione. Le versioni a bassa qualità limitano il potenziale abuso, rendendo le foto inadatte a usi professionali o a stampe di alta qualità. Parallelamente, è essenziale conservare una copia ad alta risoluzione per dimostrare, se necessario, l’autorialità dell’immagine.

Nel caso di lavori commissionati, un contratto chiaro e dettagliato è cruciale. Tale documento dovrebbe definire:

  • i termini di utilizzo delle immagini;
  • la durata della licenza concessa;
  • eventuali restrizioni (ad esempio, esclusività o ambiti di utilizzo).

Un contratto ben redatto protegge il fotografo da interpretazioni ambigue e offre una base solida per far valere i propri diritti (approfondisci: Come redigere un contratto per un fotografo professionista – Canella Camaiora).

Un’ulteriore buona pratica è monitorare l’utilizzo delle proprie immagini. Strumenti online come Google Images o piattaforme specializzate come TinEye permettono di individuare rapidamente eventuali utilizzi non autorizzati. Questo consente di agire tempestivamente per trasformare un abuso in un’opportunità di monetizzazione, ad esempio negoziando una licenza postuma.

Adottando queste strategie, i fotografi non solo rafforzano la tutela delle proprie opere, ma contribuiscono a promuovere una cultura di rispetto per il diritto d’autore. Mostrare attenzione a questi dettagli comunica professionalità e aumenta il valore percepito del lavoro creativo.

Per approfondire queste tematiche, ti invitiamo a consultare l’articolo Come proteggere fotografie e immagini in caso di pubblicazione online, una guida pratica per chi opera nel settore. Inoltre, non perdere il Corso essenziale sul diritto delle immagini, un evento formativo organizzato annualmente dallo studio Canella Camaiora sin dal 2016, pensato per fornire strumenti concreti per la tutela legale delle opere fotografiche.

Adottare buone pratiche e approfondire le proprie conoscenze sul diritto d’autore è il modo migliore per affrontare le sfide di un mercato sempre più digitale e competitivo.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2024

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Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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