Nel presente articolo verranno infatti analizzate le due recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio nonchè il nuovo Disegno di legge sugli accordi prematrimoniali.
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Partiamo dalla pronuncia di portata rivoluzionaria, ovverosia la Sentenza nr. 11.504/2017, in tema di determinazione dell’assegno di divorzio.
La Suprema Corte pare avere abbandonato il consolidato parametro del “mantenimento del tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio per passare al criterio della “indipendenza o autosufficienza economica”.
Come noto, l’assegno di divorzio ha una triplice natura, in particolare:
In esito alla sentenza di cui sopra, la componente assistenziale dovrebbe cessare di fungere da “garanzia vitalizia” per il coniuge economicamente più debole. L’assegno di divorzio dovrebbe invece costituire un mero supporto per il mantenimento di condizioni di vita decorose.
La Cassazione, quindi, aderisce finalmente all’orientamento di svariati altri ordinamenti europei. Il “coniuge economicamente debole” deve rispondere delle conseguenze della scelta, liberamente presa, di sposarsi: («È necessario superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come “sistemazione definitiva”. È ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato dell’unione come atto di libertà e di autoresponsabilità»).
La Sentenza di riferimento è la nr. 12196/2017 del 16 maggio di quest’anno emessa dalla Suprema corte, all’esito di un processo che vede come parte in causa l’ex Premier Silvio Berlusconi.
Gli ermellini hanno ribadito che i presupposti per la concessione (o meno) dell’assegno di divorzio sono inapplicabili al giudizio di separazione.
La ragione è da individuare nella differenza esistente fra divorzio e separazione, ossia la permanenza del vincolo coniugale nel corso della separazione.
Da ciò deriverebbe un dovere di assistenza materiale (diverso dalla solidarietà post-coniugale) di cui l’assegno di mantenimento rappresenterebbe la concretizzazione.
Gli Ermellini, d’altro canto, hanno sottolineato come la situazione di separazione non sia necessariamente irreversibile, potendo anche rivelarsi temporanea. Ricorrendo, però, i presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento, la componente assistenziale dello stesso rimane ancorata al criterio del “mantenimento del tenore di vita”.
L novità non sembrano essere finite. Pare siano in arrivo anche in Italia gli accordi prematrimoniali.
È quanto prevede il Disegno di Legge nr. 2669, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia della Camera. I prenuptial agreement, in Italia ancora vietati, sono invece la regola in molti Paesi esteri.
In breve, il testo attualmente al vaglio del Legislatore prevede:
Avvocato Daniele Camaiora