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Assegnazione della casa coniugale e figli maggiorenni: i chiarimenti della Cassazione.

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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La Suprema Corte di Cassazione Sez. VI, con l’ordinanza n. 27374 del 19 settembre 2022, è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella separazione e nel divorzio, ovvero l’assegnazione della casa coniugale a uno dei coniugi.

In questo articolo:

A quale coniuge viene assegnata la casa?

L’assegnazione della casa familiare spetta di prassi al genitore c.d. collocatario della prole . È questo l’orientamento prevalente sia di dottrina sia di giurisprudenza.

L’assegnazione della casa familiare, infatti, non può venire attribuita ad un coniuge piuttosto che ad un altro in ottica di contributo al mantenimento. La finalità dell’assegnazione è solo quella di consentire al figlio – in un periodo difficile come è quello di separazione dei genitori – di continuare ad avere un legame con la famiglia ed evitare degli stravolgimenti nelle abitudini quotidiane.

Ciò è ovviamente indubbio quando i figli della coppia in crisi sono minori. Quando, però, i figli sono maggiorenni (non economicamente autosufficienti) occorre valutare una circostanza specifica, ossia che il figlio conviva stabilmente con il genitore collocatario presso l’abitazione familiare.

Qual è il normale criterio di assegnazione?

Ai sensi dell’art 337 sexies comma 1 Codice Civile rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”:”Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. […]”. Quando una coppia decide di separarsi, il giudice – in punto di assegnazione della casa familiare – deve tenere solo conto dell’interesse di eventuali figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e non della situazione economica dei coniugi. Cosa significa?

Significa che il genitore con il quale il figlio andrà a convivere (c.d. genitore collocatario) sarà anche il genitore al quale verrà assegnata la casa coniugale. 

La normativa, quindi, tutela solo il preminente interesse dei figli a poter continuare a godere di un ambiente domestico familiare in un momento travagliato come la separazione dei genitori.

Nel momento in cui la tutela dell’interesse della prole viene meno (perchè ad esempio non abitante più la casa familiare) viene meno anche il diritto del coniuge assegnatario di godere dell’abitazione familiare proprio perché non deve considerarsi una forma di mantenimento economico. 

L’assegnazione della casa familiare è condizionata solo ed esclusivamente alla tutela degli interessi della prole. Ne consegue che se – sulla base di un criterio di prevalenza temporale – la prole non abiti più la casa familiare (facendovi magari ritorno soltanto sporadicamente) viene meno anche la ragion d’essere dell’assegnazione a quel determinato coniuge.

Cosa succede se il figlio non abita più nella casa?

La Corte ha quindi chiarito quale deve essere la nozione di “convivenza rilevante” ai fini dell’assegnazione della casa familiare: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies cc comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi, invece, in tal caso un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.

La Corte richiamando l’orientamento maggioritario della giurisprudenza ha quindi rigettato il ricorso presentato dalla moglie alla quale i giudici di appello avevano revocato l’assegnazione della casa familiare poiché il figlio con essa convivente si era ormai trasferito all’estero per un corso di formazione come pilota di linea. 

In forza del principio di prevalenza temporale i rientri alla casa familiare del figlio erano da considerarsi sporadici. Pertanto era venuta meno la ragion d’essere dell’assegnazione della casa familiare alla moglie: il preminente interesse della prole.

 

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Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2022
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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