Qual è il normale criterio di assegnazione?
Ai sensi dell’art 337 sexies comma 1 Codice Civile rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”:”Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. […]”. Quando una coppia decide di separarsi, il giudice – in punto di assegnazione della casa familiare – deve tenere solo conto dell’interesse di eventuali figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e non della situazione economica dei coniugi. Cosa significa?
Significa che il genitore con il quale il figlio andrà a convivere (c.d. genitore collocatario) sarà anche il genitore al quale verrà assegnata la casa coniugale.
La normativa, quindi, tutela solo il preminente interesse dei figli a poter continuare a godere di un ambiente domestico familiare in un momento travagliato come la separazione dei genitori.
Nel momento in cui la tutela dell’interesse della prole viene meno (perchè ad esempio non abitante più la casa familiare) viene meno anche il diritto del coniuge assegnatario di godere dell’abitazione familiare proprio perché non deve considerarsi una forma di mantenimento economico.
L’assegnazione della casa familiare è condizionata solo ed esclusivamente alla tutela degli interessi della prole. Ne consegue che se – sulla base di un criterio di prevalenza temporale – la prole non abiti più la casa familiare (facendovi magari ritorno soltanto sporadicamente) viene meno anche la ragion d’essere dell’assegnazione a quel determinato coniuge.