Una definizione completa di “arte morale” non esiste. Il mondo artistico subisce il comune senso del pudore che la società gli impone in quel preciso momento storico.
Nella civiltà ellenica il tema dell’erotismo è presente senza censura sia nelle arti figurative sia nella letteratura. Basti pensare alle rappresentazioni dei crateri greci, leggere le commedie di Aristofane, o assistere alla Atellana. L’arte e la morale nella Grecia antica periodo convivevano quindi armoniosamente con il supporto di usi, costumi, consuetudini e leggi.
Con il giudeo-cristianesimo la morale ha iniziato a comprimere l’arte (sia negli usi sia attraverso il sistema normativo) ma questa pressione non ha di certo attenuato l’audacia di certe produzioni artistiche. Tant’è che nel Medioevo si scrivevano opere licenziose – più o meno pubbliche – ancora oggi ben conosciute.
Saltando alle epoche successive Donatien-Alphonse-François de Sade, il divin Marchese, per molto tempo fu ritenuto un autore immorale o di scarso valore. È rivalutato solamente nel XX° secolo.
Gustave Flaubert fu processato per oscenità nel gennaio del 1857 da Ernest Pinard. Il suo romanzo Madame Bovary raccontava dell’adultera Emma, moglie di un medico di campagna, delle sue illusioni romantiche e dei suoi legami adulteri. Questo turbò non poco i tradizionalisti francesi che all’epoca erano retti da Napoleone III, soprannominato non a caso da Victor Hugo “il piccolo” poiché basso di statura, “parente” del grande Napoleone Bonaparte, e bigotto. Eppure il Tribunale assolse Gustave Flaubert .
Sènard, il suo avvocato, convinse il Tribunale della mancanza dell’elemento soggettivo nei reati di disprezzo della morale pubblica e religiosa ipotizzati dall’accusa: in sostanza il Tribunale ha riconosciuto la pubblicazione come oscena, ma non è stata provata la volontà di Flaubert di violare il comune sentimento del pudore della società.
L’Inghilterra ad esempio ha chiuso l’era del moralismo vittoriano con una sentenza destinata a segnare la storia sia della letteratura che del costume. Il romanzo “scandaloso”, il celebre L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, venne assolto dall’accusa di oscenità e poté circolare liberamente in patria come altrove. Piccola differenza con Flaubert: in questo caso sotto accusa ci finì… il romanzo e non il suo autore.
Oggi in Italia le norme di riferimento in tema di moralità sono contenute negli articoli 527 (Atti osceni), 528 (Pubblicazioni e spettacoli osceni) e 529 (Atti e oggetti osceni: nozione) del Codice Penale, in combinazione con gli articoli 24 (ratio legis: uguaglianza dei cittadini) e 25 (ratio legis: principio di legalità) della Carta Costituzionale. Nel primo comma dell’art. 529 CP il senso comune delle cose determina la condotta punibile; la norma utilizza una formula ampia “atti osceni che offendono il comune sentimento del pudore”, ciò permette la sua applicazione in maniera costante nel tempo e in evoluzione con i cambiamenti sociali; il sentimento del pudore infatti è molto elastico e si evolve con gli usi e i costumi della comunità.
La norma poi sancisce espressamente la libertà dell’arte. La punibilità è esclusa per quelle opere d’arte o di scienza che, in quanto tali, non sono considerate oscene.
la giurisprudenza ha ritenuto che le opere d’arte siano quelle manifestazioni in cui vi è equilibrio tra mezzo espressivo ed emozione interiore, mentre le opere di scienza si identificano con lavori scientificamente significativi.
Nel giudicare un’opera che violi o meno il comune sentimento del pudore dunque non bisognerà né tenere in considerazione esclusivamente il parametro dato dalla effettiva intenzione dell’artista (ciò renderebbe infatti accettabile qualunque opera, senza tener in considerazione la morale collettiva) né il parametro dato dalle opere precedenti e quindi dall’arte più tradizionale e classica (ciò renderebbe infatti inaccettabile qualunque tipo di sperimentazione).
Per qualcuno bisogna giudicare l’opera senza trascurare quella che è l’intenzionalità dell’artista durante l’atto creativo.
Essa dovrà però emergere con chiarezza nell’opera, indipendentemente dall’interpretazione soggettiva dello spettatore.
L’artista potrà proteggere la sua opera da eventuali contestazioni evidenziando la sua reale volontà artistica.
In questo modo la libertà espressiva potrà essere salvaguardata e adeguatamente protetta dal sentimento del pudore, che a volte rischia di comprimere eccessivamente lo spazio espressivo dell’artista.
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Avv. Nicoletta Barbaglia