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Il TRUST per tutelare il patrimonio di famiglia

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
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Il Trust è uno strumento che sta trovando terreno fertile anche nel campo del diritto di famiglia, lì dove il fondo patrimoniale non è più in grado di rispondere ai bisogni della “famiglia moderna”.

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, importato nel nostro Paese grazie alla L. n. 364 del 1989 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985.

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Cosa significa costituire un Trust?

Quando si decide di costituire un Trust significa – nella maggior parte dei casi – voler “mettere in cassaforte” i propri beni per proteggerli nel corso del tempo e nella loro totale integrità, al fine di garantire interessi meritevoli di tutela.

Il disponente (o settlor) è colui che decide di far confluire i propri beni (mobili e/o immobili) nel Trust e farli amministrare e gestire da un trustee nell’ interesse di un beneficiario finale.

Il trustee, nell’amministrazione e gestione dei beni in Trust, oltre a dover usare la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà attenersi scrupolosamente al regolamento redatto dal disponente in sede di costituzione.

Quale disciplina si applica?

Il Trust è un istituto che non trova regolamentazione specifica nel nostro Paese. Tuttavia, il principio della libertà negoziale implica che i cittadini possano farvi ricorso.

Il disponente dovrà però fare riferimento alla regolamentazione posta da una giurisdizione che riconosce e che disciplina il Trust (ad es. quella inglese).  La normativa del Paese scelto non potrà però essere confliggente con le norme imperative italiane (ad es. le norme successorie in tema di legittima).

La scelta del disponente di costituire un Trust porta con sé la perdita della proprietà dei beni che ne fanno parte. Tale proprietà passerà direttamente in capo al trustee. La particolarità è che il bene resterà separato dal resto del patrimonio di quest’ultimo. Ciò significa che non potrà essere attaccato né dai creditori del disponente né dai creditori del trustee.

Questo aspetto segregativo del Trustlo rende uno strumento unico e particolarmente efficace per la protezione dei beni.

Perché molte famiglie preferiscono il Trust al Fondo Patrimoniale?

Il fondo patrimoniale può essere costituito soltanto da due soggetti uniti in matrimonio. Si tratta quindi di uno strumento inutilizzabile per le famiglie di fatto, oggi sempre più numerose.

Inoltre, il fondo patrimoniale si estingue con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Peraltro, se vi sono figli minori, il fondo patrimoniale non può comunque estinguersi fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Il Trust, invece, può essere costituito da tutte le famiglie, anche di fatto. Tale strumento, inoltre, non risente dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio dei costituenti.

Anzi, il più delle volte viene utilizzato proprio in sede di separazione per regolare l’insorgenza di problema legati alla gestione dei beni in comunione, soprattutto in presenza di figli minori.

Il Trust nella separazione dei coniugi

Il Tribunale di Milano, in sede di omologa di un accordo di separazione, ha previsto che il trust fosse lo strumento ideale per realizzare un fine ben preciso. Ossia, quello di garantire alla figlia minore di poter ottenere – con il compimento del trentesimo anno di età – la piena e totale proprietà di un immobile.

L’effetto segregativo tipico del Trust, ha consentito che il bene immobile conferitovi restasse inattaccabile sino alla “scadenza” del Trust medesimo.

Quali esigenze soddisfa tale strumento?

L’esigenza della protezione e garanzia della tutela dei minori e degli incapaci è la ragione più ricorrente che spinge le famiglie a costituire un Trust.

La Legge sul “Dopo di noi” ha incluso il Trust tra gli strumenti ammessi a godere di vari benefici fiscali. Il fine è  garantire al disabile – nella sua veste di beneficiario finale – un’assistenza non solo morale ma anche materiale, per tutta la durata della sua vita.

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 2 Novembre 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
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