2. Che significa affidamento condiviso?
Spesso i genitori separati credono che affidamento condiviso voglia dire eguale tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Ma non è così. Il Giudice – pur stabilendo un affidamento condiviso della prole – individuerà il genitore presso il quale il figlio verrà collocato prevalentemente (c.d. genitore collocatario). Questo, il più delle volte, è il genitore al quale viene assegnata la casa familiare.
L’altro coniuge, quindi, continuando ad esercitare la propria responsabilità genitoriale, potrà vedere il figlio in base alle regole stabilite in sede di separazione o divorzio (c.d. diritto di visita).
La Giurisprudenza, in questi anni, ha chiarito con diverse pronunce cosa debba intendersi per affidamento condiviso. In particolare, da ultimo, con l’Ordinanza n. 3652/2020 – la Corte di Cassazione ha ribadito che “I principi che presiedono alla regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli non si identificano, ancora una volta in parametri aritmetici, vale a dire in una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore”.
3. In cosa consiste il diritto di visita?
Cosa significa diritto di visita? In una separazione (o divorzio), il coniuge non convivente con il minore avrà diritto di vederlo secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Giudice (o secondo quanto stabilito tra le parti).
Infatti, ai sensi dell’art. 337 ter Codice Civile il Giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Il Giudice fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei propri figli.