Affidamento condiviso o affidamento esclusivo?
Durante il primo appuntamento, una delle domande che ci viene rivolta più spesso riguarda l’affidamento dei figli. Alcuni genitori, infatti, desiderano richiedere al al Giudice l’affidamento esclusivo dei figli. Il Legislatore, con la riforma del 2006 (L. n. 54/2006) ha introdotto un principio cardine dell’attuale diritto di famiglia: il principio della bigenitorialità.
Che cosa significa bigenitorialità? Significa che i figli hanno diritto di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Infatti, l’art 337 ter Codice Civile stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi…”. Questo principio riveste un’importanza fondamentale soprattutto nei casi di separazione e divorzio dei genitori.
In quest’ottica – nei procedimenti di separazione e divorzio – l’affidamento condiviso della prole rappresenta la regola e l’affidamento esclusivo l’eccezione. Ciò non significa che, in alcuni casi, risulti maggiormente opportuno “puntare” all’affidamente esclusivo per il benessere del minore. Tuttavia, tale eventualità dovrà essere ponderata con molta attenzione anche perché i Giudici non sono predisposti a concederla.