approfondimento
-
Tempo medio di lettura 3'

Affidamento condiviso: ecco cosa significa davvero.

Pubblicato in: Famiglia
di Mariasole Trotta
Home > Affidamento condiviso: ecco cosa significa davvero.

Nella nostra esperienza di avvocati divorzisti, il Giudice – salvo che non sussistano gravi motivazioni – opterà sempre per l’affidamento condiviso della prole.

L’obiettivo è quello di turbare il meno possibile l’equilibrio e la serenità dei minori. Per questa ragione, nelle cause di separazione, l’affidamento condiviso dei figli è quasi una regola. Vediamo esattamente come funziona e cosa significa davvero “affidamento condiviso“.

In questo articolo:

Affidamento condiviso o affidamento esclusivo?

Durante il primo appuntamento, una delle domande che ci viene rivolta più spesso riguarda l’affidamento dei figli. Alcuni genitori, infatti, desiderano richiedere al al Giudice l’affidamento esclusivo dei figli. Il Legislatore, con la riforma del 2006 (L. n. 54/2006) ha introdotto un principio cardine dell’attuale diritto di famiglia: il principio della bigenitorialità.

Che cosa significa bigenitorialità? Significa che i figli hanno diritto di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. Infatti, l’art 337 ter Codice Civile stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi…”. Questo principio riveste un’importanza fondamentale soprattutto nei casi di separazione e divorzio dei genitori.

In quest’ottica – nei procedimenti di separazione e divorzio – l’affidamento condiviso della prole rappresenta la regola e l’affidamento esclusivo l’eccezione. Ciò non significa che, in alcuni casi, risulti maggiormente opportuno “puntare” all’affidamente esclusivo per il benessere del minore. Tuttavia, tale eventualità dovrà essere ponderata con molta attenzione anche perché i Giudici non sono predisposti a concederla.

Che significa affidamento condiviso?

Spesso i genitori separati credono che affidamento condiviso voglia dire eguale tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Ma non è così. Il Giudice – pur stabilendo un affidamento condiviso della prole – individuerà il genitore presso il quale il figlio verrà collocato prevalentemente (c.d. genitore collocatario). Questo, il più delle volte, è il genitore al quale viene assegnata la casa familiare.

L’altro coniuge, quindi, continuando ad esercitare la propria responsabilità genitoriale, potrà vedere il figlio  in base alle regole stabilite in sede di separazione o divorzio (c.d. diritto di visita).

La Giurisprudenza, in questi anni, ha chiarito con diverse pronunce cosa debba intendersi per affidamento condiviso. In particolare, da ultimo, con l’Ordinanza n. 3652/2020 – la Corte di Cassazione ha ribadito che “I principi che presiedono alla regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli non si identificano, ancora una volta in parametri aritmetici, vale a dire in una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore”.

In cosa consiste il diritto di visita?

Cosa significa diritto di visita? In una separazione (o divorzio), il coniuge non convivente con il minore avrà diritto di vederlo secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Giudice (o secondo quanto stabilito tra le parti).

Infatti, ai sensi dell’art. 337 ter Codice Civile il Giudice determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. Il Giudice fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei propri figli.

 

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2020
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

È consentita la riproduzione testuale dell’articolo, anche a fini commerciali, nei limiti del 15% della sua totalità a condizione che venga indicata chiaramente la fonte. In caso di riproduzione online, deve essere inserito un link all’articolo originale. La riproduzione o la parafrasi non autorizzata e senza indicazione della fonte sarà perseguita legalmente.

Mariasole Trotta

Laureata magna cum laude all'Università degli Studi di Roma Tre, Avvocato appassionata di Diritto di famiglia.
Leggi la bio
error: Content is protected !!