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Quello strano (e nuovo) rischio di non poter detrarre l’IVA pagata

Pubblicato in: Fiscalità e Tributi
di Cristina Peletti
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Sarà capitato a molti di trovare fatture datate 8/9 mesi prima, dimenticate sul fondo di qualche cassetto o archiviate fuori posto. Di solito, si allegano al plico della documentazione per la contabilità senza troppi pensieri. 

Tuttavia, in questo modo, si corre il rischio di non poter detrarre l’IVA pagata. Lo Studio legale Canella Camaiora si avvale di esperti consulenti tributari per fornire ai propri Clienti un’assistenza completa per ogni loro esigenza.

Basta dimenticare le fatture nel cassetto!!

Fino all’anno scorso queste “distrazioni” erano perdonate, se non altro ai fini IVA. Infatti, era possibile detrarre l’imposta indicata in fattura fino al secondo anno successivo a quello in cui era sorto il diritto alla detrazione. Ciò significa che una fattura emessa il 15 ottobre 2017 avrebbe potuto essere annotata nei registri IVA fino al 31 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data l’IVA avrebbe potuto essere detratta.

Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 cambia due articoli della norma che disciplina l’IVA (il DPR 633/72) e complica la vita del contribuente. Oltre a quella del contabile che lo assiste.

Le nuove norme si applicano a partire dal primo gennaio 2017. Da quest’anno, se ci si dimentica una fattura di acquisto nel cassetto, si rischia di non poter più detrarre l’IVA pagata.

Gli articoli modificati sono il 19, che regola la detrazione, e il 25, che regola i termini per la registrazione degli acquisti. Ulteriore complicazione è che le modifiche ai due articoli non sono armoniche e creano due articoli che dicono cose diverse, mentre gli articoli ante modifiche erano perfettamente coordinati.

Prima di entrare nel “tecnico” ve la faccio breve: a partire dal 01/01/2017 l’IVA delle fatture del 2017 si può detrarre solo nel 2017, quella delle fatture del 2018 solo nel 2018 e così via.

Non c’è più tolleranza, non ci si può dimenticare una fattura di ottobre e consegnarla a giugno dell’anno successivo. D’ora in avanti bisogna diventare ordinatissimi, non ci sono scuse.

Prima del DL 50/2017

Prima del DL 50/2017 i due articoli erano i seguenti:

Art. 19: Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Questo vuol dire che l’IVA di una fattura datata 15/10/2014 poteva essere detratta fino al 31/12/2016.

Art. 25: Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Questo vuol dire che le fatture devono essere annotate nei registri prima della liquidazione periodica o prima della dichiarazione annuale in cui viene detratta l’IVA, che per l’articolo 19 può essere quella del secondo anno successivo. Perciò una fattura datata 15/10/2014 può essere annotata entro il 31/12/2016.

Le modifiche e i nuovi articoli

Ora veniamo alle modifiche del DL 50/2017:

Art. 19 Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Questo significa che l’IVA di una fattura del 05/03/2017 si può detrarre con la dichiarazione IVA dell’anno 2017. Quindi, essa va calcolata in detrazione al più tardi nella liquidazione del IV trimestre 2017 (o del mese di dicembre 2017).

Art. 25 Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Questo significa che una fattura datata 15/10/2017 ricevuta a maggio 2018 può essere regolarmente annotata nei registri del 2018, peccato che l’IVA non possa essere detratta nel 2018 divenendo, di fatto, indetraibile.

Ecco che i due articoli non sono più coordinati tra loro, come due partner che danzano due melodie diverse: inevitabilmente si pesteranno i piedi.

Restiamo in attesa, speranzosi, di chiarimenti che vengano incontro al contribuente.

Cristina Peletti

Consulente Tributario ANCOT

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 7 Novembre 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Cristina Peletti

Consulente tributario associato ANCOT
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