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Quanti soldi è possibile ottenere dalle ferie non godute?

Pubblicato in: Diritto del Lavoro
di Antonella Marmo
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Spesso il lavoratore dipendente accumula vari giorni di ferie non godute durante l’anno e di conseguenza si trova a un bivio tra la possibilità di ritardarne la fruizione, rimandandola all’anno successivo, e assecondare la tentazione di procedere alla loro monetizzazione.

Ma è davvero possibile sacrificare le proprie ferie al fine di ricevere un compenso in denaro? Ebbene, è vero che il lavoratore può ottenere un’indennità sostitutiva, ma ciò vale solamente in determinati casi. 

In questo articolo approfondiremo i seguenti aspetti:

Cosa dice la legge sulle ferie non godute.

La normativa in vigore riguardante le ferie non godute è complessa. Spesso viene fatta confusione sul fatto che vi si possa rinunciare in cambio di un supplemento di retribuzione.

Prima di tutto è importante rimarcare che il diritto a fruire delle ferie è un diritto costituzionalmente garantito.

La nostra Costituzione prevede all’art. 36, oltre al resto, un diritto del lavoratore a godere del riposo settimanale e di ferie annue retribuite.

La Costituzione afferma in particolare che il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie annuali è un diritto irrinunciabile.

Ciò significa che esiste un vero e proprio divieto di monetizzarle durante il rapporto di lavoro. Il lavoratore non può rinunciare al giorno di ferie in cambio di una somma di denaro.

Anzi, è obbligatorio per legge che  esse siano fruite entro l’anno in corso o quello successivo.

Ciò in ottica di tutela della salute del lavoratore. Tutti hanno la necessità di avere un periodo di stacco dalle fatiche dell’anno lavorativo. Pertanto, tale diritto (costituzionalmente garantito) non può essere trattato come merce in libero scambio.

Tempi di fruizione delle ferie non godute.

L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono oggi disciplinati dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003 prevedendo per il lavoratore il diritto a un minimo di quattro settimane di ferie all’anno.

Di queste quattro settimane:

  • due devono essere godute nell’anno di maturazione,
  • mentre le altre due devono esser necessariamente fruite entro i 18 mesi successivi (al termine dell’anno di maturazione).

E se le ferie non venissero sfruttate entro i limiti?

Le ferie vanno godute entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Pertanto, il 30 giugno di ogni anno vanno esaurite quelle di due anni prima.

Il datore di lavoro dovrà accertarsi che il diritto in questione venga effettivamente sfruttato dal lavoratore. In caso contrario potrà scattare, a esclusivo carico del datore, un trattamento sanzionatorio.

Quella di cui sopra è la regola generale… ma esistono degli specifici casi in cui, soddisfatti determinati requisiti, il lavoratore può ottenere la monetizzazione delle giornate feriali non godute.

Generalmente, questi requisiti sono legati alla risoluzione del contratto di lavoro (dimissioni o licenziamento). In tali casi, infatti, il “riposo” feriale potrebbe sforare il termine del rapporto di lavoro. E non sembrerebbe quindi equo pregiudicare il ricorso alla monetizzazione delle ferie (che il dipendente potrebbe materialmente non avere il tempo di godere).

Nel caso di contratto a tempo determinato e con scadenza ravvicinata, sarà possibile scegliere di non godere delle ferie e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di contratto a tempo indeterminato, invece, l’eccezione è rappresentata dal dipendente che si dimette o che viene licenziato nel corso dell’anno, che avrà quindi diritto al pagamento delle ferie non godute (sia quelle maturate nel corso dell’anno che quelle residue).

L’ultima eccezione riguarda quei fortunati dipendenti che, in virtù di specifiche decisioni assunte d’intesa con il proprio datore di lavoro, si vedono riconosciute più di 4 settimane di ferie all’anno. Questi, infatti, potranno monetizzare le ferie non godute che eccedano il minimo imposto dalla Legge (c.d. “indennità di ferie”).

Come monetizzare i permessi non goduti.

La fruizione dei permessi si differenzia da quanto previsto per le ferie.

Ogni lavoratore, in base al suo contratto di lavoro e al contratto collettivo nazionale di riferimento, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso (c.d. “ROL”), da utilizzare a seconda delle sue necessità.

A differenza delle ferie che, salvo le eccezioni sopra illustrate, devono essere materialmente godute, i permessi non sfruttati sono monetizzabili e non si perdono. La regola base, dunque, è esattamente contraria.

Il lavoratore ha la possibilità di usufruirne entro il 30 giugno dell’anno di maturazione e, nel caso in cui non dovessero venire utilizzati, l’impresa dovrà liquidarli nella busta paga di giugno.

È importante sapere che, mentre i permessi sono richiesti in base alle sole necessità personali del lavoratore e per questo non sempre vengono concordati con il datore di lavoro, per quanto riguarda le ferie è il datore di lavoro ad avere l’ultima parola (art. 2109 Codice Civile), in quanto deve tenere in considerazione non solo le esigenze del lavoratore ma anche gli interessi della sua impresa.

Un’arma a difesa del lavoratore.

Il lavoratore non deve mai dimenticare di avere a sua disposizione una facoltà ex Lege di pronta applicazione: in tutti quei casi (per esempio quelli in cui si abbia diritto a settimane di ferie aggiuntive rispetto alle quattro minime di Legge) in cui il datore di lavoro non dovesse corrispondere la debita indennità sostitutiva di ferie, il dipendente avrà la possibilità di ottenerne il riconoscimento dal Giudice del Lavoro.

Al lavoratore che agirà in giudizio chiedendo la corresponsione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. sarà sufficiente esibire i cedolini paga delle giornate di lavoro per provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati invece alle ferie.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2018
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Antonella Marmo

Avvocato dello studio legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine di Milano, si occupa di Diritto Commerciale e del Lavoro.
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