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Privati e “Locazioni brevi”: quante tasse si pagano?

Pubblicato in: Fiscalità e Tributi
di Cristina Peletti
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PRIVATI E “LOCAZIONI BREVI”: QUANTE TASSE SI PAGANO?

Ai fini di contrastare l’evasione fiscale relativa ai redditi da locazioni brevi, il D.L. 50 del 24 aprile 2017 è intervenuto a chiarire e a regolamentarne l’imposizione fiscale.

Con locazioni brevi si intendono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online“.

Così recita l’art. 4 del DL 50/2017 e gli elementi caratteristici di questo tipo di contratto sono:

  • uso abitativo
  • durata non superiore a 30 giorni
  • stipulati da persone fisiche (privati)
  • è consentito fornire servizi base come la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali
  • stipulati direttamente o tramite agenzie (incluse quelle on line come airbnb)

Dal 1° giugno 2017 questo tipo di contratti è soggetto a cedolare secca, ovvero a imposizione fiscale pari al 21% del reddito lordo percepito.

Se ad agevolare l’incontro tra proprietari di immobili e affittuari interviene un’agenzia immobiliare, anche attraverso l’uso di portali on line, l’agenzia in questione, sempre dal 1° giugno 2017, dovrà svolgere alcuni adempimenti per conto dei proprietari e in particolare dovrà:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti conclusi per il loro tramite
  • operare da sostituto di imposta: trattenere il 21% dei canoni di locazione e versarlo allo Stato
  • certificare a fine anno il totale delle ritenute d’acconto versate

Per semplicità finora ho parlato di proprietario, ma chi percepisce il canone di locazione potrebbe essere anche un soggetto che ha in comodato o in locazione l’immobile e lo subloca, ove consentito.

Chi percepisce il reddito non è obbligato ad applicare il regime della cedolare secca, benché nella maggior parte dei casi sia quello più conveniente. Se lo applica non dovrà versare ulteriori imposte sul reddito perché la ritenuta subita, se si avvale di un intermediario, coprirà il debito di imposta. Se invece il percettore del reddito decide di optare per il regime ordinario (aliquote progressive per scaglioni di reddito), la ritenuta subita verrà considerata a titolo di acconto e andrà scomputata in sede di dichiarazione dei redditi dal debito complessivo.

Tutto ciò succederà dal 1° giugno 2017. Ma prima? Come ci si deve comportare con i redditi percepiti nel 2016 e che dobbiamo dichiarare proprio in questi giorni?

La risposta è semplice e coincide con quello che succederà dal 1° giugno 2017 se non ci si avvale dei servizi di un intermediario: i redditi percepiti sono da considerarsi redditi da fabbricati, per locazioni di durata inferiore a 30 giorni e quindi non soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Andranno indicati nel quadro B della dichiarazione dei redditi e si potrà optare per la cedolare secca del 21% oppure per l’applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, a scelta del contribuente.

Quello che cambia è che nella dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno non potrà essere portata in deduzione la ritenuta d’acconto subita, semplicemente perché non c’è.

Vi lascio con una domanda: quanto aumenteranno le provvigioni degli intermediari per questi nuovi adempimenti che dovranno svolgere?

Cristina Peletti

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

Cristina Peletti

Consulente tributario associato ANCOT
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