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Dall’assegno di divorzio agli accordi prematrimoniali

Pubblicato in: Famiglia
di Daniele Camaiora
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In questo periodo effervescente per il Diritto di Famiglia, forniremo una panoramica più organica e sistematica di quanto sta accadendo in merito a due temi molto discussi: l’assegno di divorzio e gli accordi prematrimoniali.

Nel presente articolo verranno infatti analizzate le due recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio nonchè il nuovo Disegno di legge sugli accordi prematrimoniali.

Per avere una consulenza personalizzata su questi argomenti vi invitiamo a contattarci o visitare la pagina del nostro sito Web dedicata alle separazioni e ai divorzi.

La determinazione dell’assegno di divorzio

Partiamo dalla pronuncia di portata rivoluzionaria, ovverosia la Sentenza nr. 11.504/2017, in tema di determinazione dell’assegno di divorzio.

La Suprema Corte pare avere abbandonato il consolidato parametro del “mantenimento del tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio per passare al criterio della “indipendenza o autosufficienza economica.

Come noto, l’assegno di divorzio ha una triplice natura, in particolare:

  • “assistenziale”, che – fino ad oggi – è stata appunto parametrata dai Giudici al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
  • “risarcitoria”, riconducibile alla colpa – ammesso che sia ravvisabile – del tracollo del vincolo coniugale;
  • “compensativa”, commisurata agli apporti (non solo economici) di ciascun coniuge alla conduzione familiare.

In esito alla sentenza di cui sopra, la componente assistenziale dovrebbe cessare di fungere da “garanzia vitalizia” per il coniuge economicamente più debole. L’assegno di divorzio dovrebbe invece costituire un mero supporto per il mantenimento di condizioni di vita decorose.

La Cassazione, quindi, aderisce finalmente all’orientamento di svariati altri ordinamenti europei. Il “coniuge economicamente debole” deve rispondere delle conseguenze della scelta, liberamente presa, di sposarsi: («È necessario superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come “sistemazione definitiva”. È ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato dell’unione come atto di libertà e di autoresponsabilità»).

I presupposti per la concessione dell’assegno di divorzio si applicano alla separazione?

La Sentenza di riferimento è la nr. 12196/2017 del 16 maggio di quest’anno emessa dalla Suprema corte, all’esito di un processo che vede come parte in causa l’ex Premier Silvio Berlusconi.

Gli ermellini hanno ribadito che i presupposti per la concessione (o meno) dell’assegno di divorzio sono inapplicabili al giudizio di separazione.

La ragione è da individuare nella differenza esistente fra divorzio e separazione, ossia la permanenza del vincolo coniugale nel corso della separazione.
Da ciò deriverebbe un dovere di assistenza materiale (diverso dalla solidarietà post-coniugale) di cui l’assegno di mantenimento rappresenterebbe la concretizzazione.

Gli Ermellini, d’altro canto, hanno sottolineato come la situazione di separazione non sia necessariamente irreversibile, potendo anche rivelarsi temporanea. Ricorrendo, però, i presupposti per la concessione dell’assegno di mantenimento, la componente assistenziale dello stesso rimane ancorata al criterio del “mantenimento del tenore di vita”.

La posizione della giurisprudenza sugli accordi prematrimoniali

L novità non sembrano essere finite. Pare siano in arrivo anche in Italia gli accordi prematrimoniali.
È quanto prevede il Disegno di Legge nr. 2669, attualmente al vaglio della Commissione Giustizia della Camera. I prenuptial agreement, in Italia ancora vietati, sono invece la regola in molti Paesi esteri.

In breve, il testo attualmente al vaglio del Legislatore prevede:

  • la possibilità per i futuri coniugi, prima delle nozze, di stipulare accordi prematrimoniali. Tali accordi sono volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio»;
  • qualora vi siano dei minori (o dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti), la necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Quest’ultimo – qualora ritenesse che gli accordi non rispondano all’interesse dei figli – dovrà esortare le parti a una riformulazione dei patti o negando l’autorizzazione tout court;
  • l’opportunità di pre-accordarsi sulla misura dell’eventuale mantenimento (nel limite di non oltre la metà del proprio patrimonio). Altresì la possibilità di rinunciare allo stesso (con l’obbligo di fare salvo solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti del codice civile);
  • la possibilità di trasferire all’altro coniuge o a un terzo «beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità»;
  • la facoltà di stipulare o modificare i patti anche in costanza di matrimonio, purché prima che inizi l’eventuale giudizio di separazione fra i coniugi;
  • la possibilità di accordarsi in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario (per quanto riguarda uno o entrambi i coniugi). Devono però restare salvi i diritti degli altri legittimari.

 

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 16 Luglio 2017
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023
Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.
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