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Processi troppo lunghi?! Lo Stato Vi paga!

Published in: Contenziosi e Risarcimenti
by Stefano Nestorio
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La Legge nr. 89 del 2001, c.d. “Legge Pinto”, stabilisce che venga irrogato un indennizzo a favore dei cittadini qualora non venga rispettata l’equa durata del processo civile, ritenendo una durata equa quella stabilita nell’art. 2, comma 2-bis della medesima Legge: «Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione».

Gli indennizzi previsti dalla Legge nr. 89/01 e regolamentati dall’art. 2-bis partivano da € 500,00 (liquidabili per 6 mesi di ritardo) ed arrivavano, al massimo, ad € 1.500,00 per ogni anno di ritardo sulla durata ragionevole stabilita dalla Legge.

I numeri dicono che ad oggi sono stati presentati oltre 700.000 ricorsi, equivalenti a più di 400 milioni di Euro di esborso da parte dello Stato a titolo di risarcimento ai cittadini.

Il “debito Pinto” – così viene chiamata la spesa sostenuta/da sostenere dallo Stato per rimborsare le parti in causa che hanno dovuto sopportare anni ed anni di lungaggini processuali – causato dagli innumerevoli ricorsi presentati, ha costretto il Legislatore a novellare la Legge del 2001.

Infatti, il Legislatore – con la Legge di Stabilità 2016 – ha tentato di “dare respiro” alle casse statali prevedendo:
– da un lato, un consistente ribasso (massimo € 800,00 per ogni anno di ritardo) degli indennizzi previsti;
– dall’altro lato, imponendo – in capo alla parte – l’onere di dimostrare di essersi resa parte diligente per evitare la lentezza del procedimento (cfr. art. 1-ter).

Questo – a detta del legislatore – dovrebbe introdurre un “filtro” alla presentazione di ricorsi infondati e pretestuosi e allo stesso tempo dovrebbe garantire al Ministero dell’Economia e Finanze più libertà di manovra per l’erogazione dei rimborsi.

Proprio poco tempo addietro infatti (a seguito di severe “indicazioni” della Corte Europea dei diritti dell’Uomo) il Ministero della Giustizia ha stretto un accordo diretto con Banca Italia al fine di accelerare la liquidazione degli indennizzi dovuti ai cittadini. In forza di detto accordo, non sarà più il Ministero della Giustizia congiuntamente a quello dell’Economia e Finanze a dover provvedere ai pagamenti, ma vi provvederà direttamente la Banca d’Italia entro 120 giorni dalla decisione della Corte d’Appello adita.

Il pagamento di quanto dovuto dallo Stato per la violazione delle regole sull’equa durata del procedimento giudiziale è oggi quindi – anche se ridotto di circa il 40% rispetto a prima – completamente garantito dalla Banca d’Italia.

Per presentare il ricorso alla Corte d’Appello competente sono necessari i seguenti documenti:
1) copia conforme della sentenza che ha definito il giudizio prolungatosi oltre i tempi ragionevoli stabiliti dalla Legge;
2) rimedi preventivi attivati dalla parte al fine di agevolare la definizione del giudizio secondo tempistiche ragionevoli;
3) atti processuali delle parti;
4) verbali del procedimento;
5) attestazione da parte della competente Cancelleria circa l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di cui al precedente punto 1.

Gli scriventi, naturalmente, sono a Vostra disposizione per tutte le necessità del caso.

Milano, 02/02/2016, Stefano Nestorio.

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Publication date: 2 February 2016
Last update: 7 September 2023
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